The topic of the hereby contribution dwells on the broad phenomenology of public shareholding companies. A recent judgment rendered by the Court of Naples happens to be the occasion to draw some considerations on the role and the effective agency that the public shareholder is able to enact with respect to the participated company itself. The original research question stems from those issues - which are particularly compelling and which, nonetheless, emerged from the judgment at glance - that concern the legal framework of corporate control. Peculiar attention was given to the perspective of potential application of the legal regime under Art. 2497 ff. of the Italian Civil Code to a non-private entity. This indeed would permit to find the latter liable of heterodirection abuse. The argomentative path followed by the Court of Naples outlines a balance in the relationship between direction and coordination activities and administration management in a heterodirected company, rather than between these activities and the exercise of the powers implied in corporate control.

Il tema del presente contributo si colloca nell’alveo dell’ampia fenomenologia delle società a partecipazione pubblica. La recente sentenza del Tribunale di Napoli offre l’occasione per condurre una riflessione sul ruolo e sull’effettivo potere che l’ente pubblico socio è in grado di esercitare sulla società partecipata. L’indagine trae origine da alcune questioni, emergenti dalla pronuncia, che presentano carattere di particolare interesse, relative alla materia del controllo societario. Particolare attenzione è stata attribuita al profilo concernente la potenziale applicabilità della disciplina dettata dagli artt. 2497ss. c.c. finanche ad un ente non privato e la conseguente possibilità di ricondurre in capo a quest’ultimo una responsabilità da abuso di eterodirezione. Il percorso argomentativo tracciato dalla Corte consente di eseguire un bilanciamento non tanto tra l’attività di direzione e coordinamento e l’esercizio dei poteri insiti nel controllo societario, quanto piuttosto soppesare il rapporto tra detta attività e la gestione che l’organo amministrativo della società eterodiretta è deputato a porre in essere all’interno della stessa.

Il ruolo del socio-ente pubblico di società di capitali: ingerenza nella gestione o mera partecipazione?

DANIELE PETTA
2023-01-01

Abstract

The topic of the hereby contribution dwells on the broad phenomenology of public shareholding companies. A recent judgment rendered by the Court of Naples happens to be the occasion to draw some considerations on the role and the effective agency that the public shareholder is able to enact with respect to the participated company itself. The original research question stems from those issues - which are particularly compelling and which, nonetheless, emerged from the judgment at glance - that concern the legal framework of corporate control. Peculiar attention was given to the perspective of potential application of the legal regime under Art. 2497 ff. of the Italian Civil Code to a non-private entity. This indeed would permit to find the latter liable of heterodirection abuse. The argomentative path followed by the Court of Naples outlines a balance in the relationship between direction and coordination activities and administration management in a heterodirected company, rather than between these activities and the exercise of the powers implied in corporate control.
2023
Il tema del presente contributo si colloca nell’alveo dell’ampia fenomenologia delle società a partecipazione pubblica. La recente sentenza del Tribunale di Napoli offre l’occasione per condurre una riflessione sul ruolo e sull’effettivo potere che l’ente pubblico socio è in grado di esercitare sulla società partecipata. L’indagine trae origine da alcune questioni, emergenti dalla pronuncia, che presentano carattere di particolare interesse, relative alla materia del controllo societario. Particolare attenzione è stata attribuita al profilo concernente la potenziale applicabilità della disciplina dettata dagli artt. 2497ss. c.c. finanche ad un ente non privato e la conseguente possibilità di ricondurre in capo a quest’ultimo una responsabilità da abuso di eterodirezione. Il percorso argomentativo tracciato dalla Corte consente di eseguire un bilanciamento non tanto tra l’attività di direzione e coordinamento e l’esercizio dei poteri insiti nel controllo societario, quanto piuttosto soppesare il rapporto tra detta attività e la gestione che l’organo amministrativo della società eterodiretta è deputato a porre in essere all’interno della stessa.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4850491
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