Il presente lavoro ha ad oggetto l’analisi, in chiave comparatistica, della disciplina della Personal Information Protection Law (PILP) Cinese rispetto al General data protection regulation (GDPR) europeo, al fine di individuarne analogie ovvero dissonanze, tentanto di rispondere al quesito de la PILP sia un duplicato del GDPR o meno. Il dato di partenza è che a differenza dei sistemi giuridici occidentali in cui, tendenzialmente, si realizza un bilanciamento di tutela tra gli interessi pubblici e privati, nel sistema giuridico cinese il prevalere della sfera pubblicistica ha storicamente inciso negativamente sul riconoscimento delle tutele da riservare alla sfera privatistica. Ciò nonostante, il ruolo portante nelle economie dei big data e delle informazioni personali ha inevitabilmente indotto il legislatore cinese ad accogliere nel proprio ordinamento, e conseguenzialmente disciplinare, la privacy sia all’interno del Codice civile che nelle apposite regolamentazioni di carattere speciale (tra cui rientra la PILP). Attraverso l’emanazione della Personal Information Protection Law il legislatore cinese ha sì riconosciuto e garantito ai cittadini l’essenziale diritto alla protezione giuridica delle informazioni personali, ma ha anche creato dei sistemi di controllo tali da accrescere l’influenza dello Stato-partito sulla società, fornendo alla stessa nuovi strumenti di controllo (es. Great Firewall o il Sistema di Credito sociale). In tal senso, se è vero che in linea di principio le normative oggetto di comparazione appaiano similare, non è altrettanto vero che la PILP sia un mero duplicato del GDPR, ciò in ragione delle specificazioni che si rilevano all’interno della regolamentazione.

La protezione dei dati personali nel panorama giuridico cinese. Analogie con il GDPR?

Esposito, Luca
2023-01-01

Abstract

Il presente lavoro ha ad oggetto l’analisi, in chiave comparatistica, della disciplina della Personal Information Protection Law (PILP) Cinese rispetto al General data protection regulation (GDPR) europeo, al fine di individuarne analogie ovvero dissonanze, tentanto di rispondere al quesito de la PILP sia un duplicato del GDPR o meno. Il dato di partenza è che a differenza dei sistemi giuridici occidentali in cui, tendenzialmente, si realizza un bilanciamento di tutela tra gli interessi pubblici e privati, nel sistema giuridico cinese il prevalere della sfera pubblicistica ha storicamente inciso negativamente sul riconoscimento delle tutele da riservare alla sfera privatistica. Ciò nonostante, il ruolo portante nelle economie dei big data e delle informazioni personali ha inevitabilmente indotto il legislatore cinese ad accogliere nel proprio ordinamento, e conseguenzialmente disciplinare, la privacy sia all’interno del Codice civile che nelle apposite regolamentazioni di carattere speciale (tra cui rientra la PILP). Attraverso l’emanazione della Personal Information Protection Law il legislatore cinese ha sì riconosciuto e garantito ai cittadini l’essenziale diritto alla protezione giuridica delle informazioni personali, ma ha anche creato dei sistemi di controllo tali da accrescere l’influenza dello Stato-partito sulla società, fornendo alla stessa nuovi strumenti di controllo (es. Great Firewall o il Sistema di Credito sociale). In tal senso, se è vero che in linea di principio le normative oggetto di comparazione appaiano similare, non è altrettanto vero che la PILP sia un mero duplicato del GDPR, ciò in ragione delle specificazioni che si rilevano all’interno della regolamentazione.
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