La Corte d’appello di Napoli, nella pronuncia in commento, ha statuito che una volta impugnato un bilancio, non sussiste l’onere di impugnare anche tutti i bilanci ad esso successivi su cui il vizio denunciato si sia riverberato. L’interesse ad agire persiste, venendo meno solo nel caso in cui il bilancio successivo corregga i vizi lamentati dal soggetto che ha proposto l’impugnazione. La decisione offre lo spunto per analizzare il tema dell’invalidità del bilancio d’esercizio rispetto a quello dell’interesse ad agire

Interesse ad agire e mancata impugnazione di bilanci: fine di una querelle?

Attanasio Francesca
2024-01-01

Abstract

La Corte d’appello di Napoli, nella pronuncia in commento, ha statuito che una volta impugnato un bilancio, non sussiste l’onere di impugnare anche tutti i bilanci ad esso successivi su cui il vizio denunciato si sia riverberato. L’interesse ad agire persiste, venendo meno solo nel caso in cui il bilancio successivo corregga i vizi lamentati dal soggetto che ha proposto l’impugnazione. La decisione offre lo spunto per analizzare il tema dell’invalidità del bilancio d’esercizio rispetto a quello dell’interesse ad agire
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