Sullo sfondo dell’emergenza sanitaria, è stato introdotto, all’art. 27, comma 2, il c.d. “contraddittorio cartolare coatto”, mediante il quale viene conferito al giudice il potere di decidere la causa in seguito ad un’udienza appunto “documentale”. La coattiva mancanza dell’interlocuzione digitale con l’autorità giudiziaria rende l’istituto in questione di dubbia costituzionalità. Il contribuente è, infatti, titolare di un diritto “all’udienza pubblica” (artt. 33, comma 1, d.lgs. 31 dicembre del 1992, n. 546 e 24 Cost.), sicché il contraddittorio cartolare coatto costituirebbe un “vulnus” per il soggetto passivo che versa già in uno stato di asimmetria rispetto al pubblico potere.

La digitalizzazione e il contraddittorio cartolare coatto

D. Mendola
2021-01-01

Abstract

Sullo sfondo dell’emergenza sanitaria, è stato introdotto, all’art. 27, comma 2, il c.d. “contraddittorio cartolare coatto”, mediante il quale viene conferito al giudice il potere di decidere la causa in seguito ad un’udienza appunto “documentale”. La coattiva mancanza dell’interlocuzione digitale con l’autorità giudiziaria rende l’istituto in questione di dubbia costituzionalità. Il contribuente è, infatti, titolare di un diritto “all’udienza pubblica” (artt. 33, comma 1, d.lgs. 31 dicembre del 1992, n. 546 e 24 Cost.), sicché il contraddittorio cartolare coatto costituirebbe un “vulnus” per il soggetto passivo che versa già in uno stato di asimmetria rispetto al pubblico potere.
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