La nota esamina il fenomeno del pegno sulle partecipazioni sociali, con particolare riferimento all’esercizio del diritto di voto riconosciuto al creditore pignoratizio, ai sensi dell’art. 2352, comma 1, c.c.; attraverso l’analisi di tale norma, si deduce l’impatto che il patto pignoratizio assume sulla struttura organizzativa della società. Allo stesso tempo, si considera l’ipotesi derogatoria, in cui il creditore pignoratizio e il socio debitore stipulano una convenzione contraria, ripartendosi l’esercizio del diritto di voto. In condivisione dell’orientamento del Giudice napoletano, con l’esercizio del diritto di voto, riconosciuto ex lege al creditore pignoratizio, quest’ultimo ha una partecipazione “attiva” nell’organizzazione della società; ragione per cui, non può sottrarsi ad alcune delle regole statutarie, quale quella avente a oggetto la clausola compromissoria.
Pegno su partecipazioni sociali e applicazione della clausola compromissoria per il creditore pignoratizio
Simona Lima
2023-01-01
Abstract
La nota esamina il fenomeno del pegno sulle partecipazioni sociali, con particolare riferimento all’esercizio del diritto di voto riconosciuto al creditore pignoratizio, ai sensi dell’art. 2352, comma 1, c.c.; attraverso l’analisi di tale norma, si deduce l’impatto che il patto pignoratizio assume sulla struttura organizzativa della società. Allo stesso tempo, si considera l’ipotesi derogatoria, in cui il creditore pignoratizio e il socio debitore stipulano una convenzione contraria, ripartendosi l’esercizio del diritto di voto. In condivisione dell’orientamento del Giudice napoletano, con l’esercizio del diritto di voto, riconosciuto ex lege al creditore pignoratizio, quest’ultimo ha una partecipazione “attiva” nell’organizzazione della società; ragione per cui, non può sottrarsi ad alcune delle regole statutarie, quale quella avente a oggetto la clausola compromissoria.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.