Stato di diritto e sistema penale multilivello costituiscono i due poli su cui si concentra la riflessione contenuta nel presente lavoro. La tipicità penale nella legalità ‘reticolare’, infatti, porta ad interrogarsi sulla capacità del principio della doppia incriminazione di resistere a tendenze autoritarie nella cooperazione giudiziaria quando, cioè, lo standard necessario all’avvio di un’indagine risulta evidentemente insufficiente nel momento in cui occorre adottare un provvedimento de libertate nel rispetto dei controlimiti valoriali di cui all’art. 13 della nostra Carta fondamentale. Ed un tale assunto sembra trovare riscontro nell’ambito di quel confine conteso che, con riferimento anche alla più recente riforma dei delitti di concussione e di induzione indebita, ancora evidenzia un vuoto di tutela nella figura del c.d. falso concussore. Le condotte di “induzione non costrittiva vittimizzante”, allora, aprono al rischio di una determinatezza del giudice che, pur rispondendo ad esigenze di giustizia, finisce per allontanarsi dai principi dello stato di diritto, e ciò in nome di un ricorso storico poco auspicabile.
LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA ALLA PROVA DEL DIRITTO PENALE: DAL C.D. FALSO CONCUSSO AL C.D. FALSO ‘CONCUSSORE’
Antonino Sessa
2024
Abstract
Stato di diritto e sistema penale multilivello costituiscono i due poli su cui si concentra la riflessione contenuta nel presente lavoro. La tipicità penale nella legalità ‘reticolare’, infatti, porta ad interrogarsi sulla capacità del principio della doppia incriminazione di resistere a tendenze autoritarie nella cooperazione giudiziaria quando, cioè, lo standard necessario all’avvio di un’indagine risulta evidentemente insufficiente nel momento in cui occorre adottare un provvedimento de libertate nel rispetto dei controlimiti valoriali di cui all’art. 13 della nostra Carta fondamentale. Ed un tale assunto sembra trovare riscontro nell’ambito di quel confine conteso che, con riferimento anche alla più recente riforma dei delitti di concussione e di induzione indebita, ancora evidenzia un vuoto di tutela nella figura del c.d. falso concussore. Le condotte di “induzione non costrittiva vittimizzante”, allora, aprono al rischio di una determinatezza del giudice che, pur rispondendo ad esigenze di giustizia, finisce per allontanarsi dai principi dello stato di diritto, e ciò in nome di un ricorso storico poco auspicabile.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.