Il recepimento della Direttiva 2004/47/CE — cd. financial collateral directive — nel nostro ordinamento ha determinato una forte assimilazione della fattispecie del pegno regolare munito di clausola di rotatività a quella del pegno irregolare, in virtù della condivisa obbligazione di restituire il tandundem e dell’esclusione dell’effetto novativo degli atti ricostitutivi della garanzia equivalente. L’accertamento della natura del pegno posto in essere dalle parti conserva, tuttavia, rilievo pratico tanto in relazione alla facoltà di disposizione ascrivibile al creditore, quanto ai fini del soddisfacimento dello stesso nel- l’ambito del fallimento, non rivenendosi unità di vedute circa l’operatività dell’onere di preventiva insinuazione al passivo
Pegno irregolare di titoli di credito e contratti di garanzia finanziaria
GLORIA MARINO
2022-01-01
Abstract
Il recepimento della Direttiva 2004/47/CE — cd. financial collateral directive — nel nostro ordinamento ha determinato una forte assimilazione della fattispecie del pegno regolare munito di clausola di rotatività a quella del pegno irregolare, in virtù della condivisa obbligazione di restituire il tandundem e dell’esclusione dell’effetto novativo degli atti ricostitutivi della garanzia equivalente. L’accertamento della natura del pegno posto in essere dalle parti conserva, tuttavia, rilievo pratico tanto in relazione alla facoltà di disposizione ascrivibile al creditore, quanto ai fini del soddisfacimento dello stesso nel- l’ambito del fallimento, non rivenendosi unità di vedute circa l’operatività dell’onere di preventiva insinuazione al passivoI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.