Il tema affrontato è quello delle modalità e dei limiti che connotano il potere della polizia giudiziaria quando, nel corso di una indagine – agendo di propria iniziativa o su delega del magistrato del pubblico ministero - intenda acquisire il contenuto di conversazioni contenute in un applicativo presente su un telefono cellulare in uso ad una persona sottoposta alle indagini. Si affronta, poi, l’ulteriore questione, strettamente connessa alla prima, relativa alla legittimità del provvedimento del magistrato del pubblico ministero che - ad onta di una ordinanza di annullamento, da parte del Tribunale del riesame, di un precedente provvedimento di sequestro probatorio del dispositivo e della relativa copia forense – disponga una ispezione informatica, al fine di acquisire, comunque, contestualmente all’esecuzione dell’ordine di restituzione di quanto sequestrato, i dati contenuti proprio nel dispositivo precedentemente sequestrato. Ci si sofferma, infine, sulla natura che, ai fini della corretta individuazione della disciplina codicistica da applicare, deve essere riconosciuta al contenuto della messagistica rinvenuta su un dispositivo elettronico.
RIFLESSIONI A MARGINE DELLA SENTENZA CORTE CASS., SEZ. VI, 21 MAGGIO 2024, N. 31180, IN ORDINE ALLE MODALITA’ DI ACQUISIZIONE, AI FINI PROBATORI, NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, DELLE CONVERSAZIONI CONTENUTE SU UN DISPOSITIVO DI TELEFONIA MOBILE IN USO ALL’INDAGATO.
ranieri
2024
Abstract
Il tema affrontato è quello delle modalità e dei limiti che connotano il potere della polizia giudiziaria quando, nel corso di una indagine – agendo di propria iniziativa o su delega del magistrato del pubblico ministero - intenda acquisire il contenuto di conversazioni contenute in un applicativo presente su un telefono cellulare in uso ad una persona sottoposta alle indagini. Si affronta, poi, l’ulteriore questione, strettamente connessa alla prima, relativa alla legittimità del provvedimento del magistrato del pubblico ministero che - ad onta di una ordinanza di annullamento, da parte del Tribunale del riesame, di un precedente provvedimento di sequestro probatorio del dispositivo e della relativa copia forense – disponga una ispezione informatica, al fine di acquisire, comunque, contestualmente all’esecuzione dell’ordine di restituzione di quanto sequestrato, i dati contenuti proprio nel dispositivo precedentemente sequestrato. Ci si sofferma, infine, sulla natura che, ai fini della corretta individuazione della disciplina codicistica da applicare, deve essere riconosciuta al contenuto della messagistica rinvenuta su un dispositivo elettronico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.