Nella consapevolezza che i disastri da cambiamento climatico – ben diversi da quelli ambientali – sono dovuti al protrarsi ormai da decenni di condotte deplorevoli da parte di una pluralità di soggetti, in dispregio di regole e soprattutto di princípi costituzionali, europei e internazionali (artt. 10, 11 e 117, comma 1, cost.), risulta non piú invocabile la loro imprevedibilità e, di conseguenza, improcrastinabile l’esigenza di risponderne in ragione del loro più grave impatto su diritti fondamentali della persona (art. 2 cost.). Definiti quali “danni patrimonialmente incommensurabili”, invero si è dinanzi a lesioni di natura non patrimoniale incommensurabili, con caratteri di lungolatenza e incidenza sulla sfera giuridica esistenziale di persone, certo, non determinabili a priori, tuttavia, una volta perpetrate, tali da risultarne offesa la generalità dei consociati (recte l’umanità), in quanto mortificanti la qualità di vita, interiore e dinamico-relazionale, se non la stessa vita della persona che ne è vittima. Occorre allora apporvi giusto rimedio, in attuazione anche della funzione punitiva – di là dalla configurabilità di una fattispecie di reato –, a un tempo deterrente, utile a scongiurare, nell’ottica della solidarietà infragenerazionale e dello sviluppo sostenibile (artt. 2, 9, comma 2, 41 cost.), il reiterarsi di condotte riprovevoli e a ristorare alla persona, nell’immediato, il pregiudizio subíto, con un’adeguata personalizzazione del danno – questo sí sempre di natura patrimoniale – secundum alligata et probata.

Personalizzazione del danno alla persona

Malomo, Anna
2024

Abstract

Nella consapevolezza che i disastri da cambiamento climatico – ben diversi da quelli ambientali – sono dovuti al protrarsi ormai da decenni di condotte deplorevoli da parte di una pluralità di soggetti, in dispregio di regole e soprattutto di princípi costituzionali, europei e internazionali (artt. 10, 11 e 117, comma 1, cost.), risulta non piú invocabile la loro imprevedibilità e, di conseguenza, improcrastinabile l’esigenza di risponderne in ragione del loro più grave impatto su diritti fondamentali della persona (art. 2 cost.). Definiti quali “danni patrimonialmente incommensurabili”, invero si è dinanzi a lesioni di natura non patrimoniale incommensurabili, con caratteri di lungolatenza e incidenza sulla sfera giuridica esistenziale di persone, certo, non determinabili a priori, tuttavia, una volta perpetrate, tali da risultarne offesa la generalità dei consociati (recte l’umanità), in quanto mortificanti la qualità di vita, interiore e dinamico-relazionale, se non la stessa vita della persona che ne è vittima. Occorre allora apporvi giusto rimedio, in attuazione anche della funzione punitiva – di là dalla configurabilità di una fattispecie di reato –, a un tempo deterrente, utile a scongiurare, nell’ottica della solidarietà infragenerazionale e dello sviluppo sostenibile (artt. 2, 9, comma 2, 41 cost.), il reiterarsi di condotte riprovevoli e a ristorare alla persona, nell’immediato, il pregiudizio subíto, con un’adeguata personalizzazione del danno – questo sí sempre di natura patrimoniale – secundum alligata et probata.
2024
9788849557275
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