Il reclamo previsto dall’art. 124, D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa), a differenza delle norme contenute negli artt. da 40 a 53 dello stesso codice, che regolano in linea generale il procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, riguarda la procedura di liquidazione giudiziale e non può essere esteso o applicato in via analogica a procedure di diversa natura, in mancanza di uno specifico richiamo normativo.

È inammissibile il reclamo avverso il decreto che determina le spese di una procedura di regolazione concordata della crisi

Carlo Mancuso
2024

Abstract

Il reclamo previsto dall’art. 124, D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa), a differenza delle norme contenute negli artt. da 40 a 53 dello stesso codice, che regolano in linea generale il procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, riguarda la procedura di liquidazione giudiziale e non può essere esteso o applicato in via analogica a procedure di diversa natura, in mancanza di uno specifico richiamo normativo.
2024
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