La pronuncia della Corte di cassazione in commento, offre lo spunto per una riflessione sul tema dei criteri d’individuazione della piccola impresa, ed in particolare di quella artigiana, e tanto ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui mobili di cui all’art. 2751- bis, n. 5, cod. civ. In questa prospettiva, la qualità di imprenditore artigiano viene apprezzata in relazione al concetto di prevalenza evocato dall’art. 2083 cod. civ. e non gia` alle soglie di non fallibilità indicate dalla legge fallimentare, ovvero ai presupposti qualitativi e dimensionali previsti dalla L. 8 agosto 1985, n. 443.
I criteri di individuazione della natura artigiana dell'impresa ai fini del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 5, cod. civ
FAUCEGLIA G
2017-01-01
Abstract
La pronuncia della Corte di cassazione in commento, offre lo spunto per una riflessione sul tema dei criteri d’individuazione della piccola impresa, ed in particolare di quella artigiana, e tanto ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui mobili di cui all’art. 2751- bis, n. 5, cod. civ. In questa prospettiva, la qualità di imprenditore artigiano viene apprezzata in relazione al concetto di prevalenza evocato dall’art. 2083 cod. civ. e non gia` alle soglie di non fallibilità indicate dalla legge fallimentare, ovvero ai presupposti qualitativi e dimensionali previsti dalla L. 8 agosto 1985, n. 443.File in questo prodotto:
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