L’ampio e articolato processo di semplificazione “progressiva" dell’azione amministrativa ha riguardato anche la fase provvedimentale, con il subentro, al modello tradizionale - caratterizzato da una decisione preventiva ad ogni iniziativa intrapresa dal privato - di istituti di inibizione postuma, esercitabili anche in corso di svolgimento di un’attività intrapresa sulla base di una mera e preventiva comunicazione dell’interessato. In tale contesto assumono rilievo i poteri di secondo grado, mediante i quali l’amministrazione può rimuovere gli effetti riconnessi alle comunicazioni e dichiarazioni presentate dai privati, fondate su erronei o falsi presupposti. Su tali tematiche la letteratura pubblicistica è cospicua, registrandosi una vasta e approfondita letteratura; recente, invece, è la problematica riconnessa all’adozione dei poteri di secondo grado a fronte degli istituti di semplificazione di ultima generazione (tra cui la CILA), caratterizzati da uno specifico paradigma che, tuttavia, non contempla l’esercizio dei poteri di riesame e che ha alimentato un vivace dibattito sulle modalità degli interventi amministrativi ex post. Il presente contributo, dopo aver ricostruito il citato processo evolutivo e la connessa semplificazione provvedimentale, si sofferma sulle questioni interpretative di recente emersione, con richiamo degli opposti orientamenti e delle motivazioni a loro suffragio, fornendo una diversa prospettiva di analisi, al fine di non svilire il potere amministrativo e di contemperare, idoneamente, l’affidamento dell’interessato.
I titoli abilitativi "minori" e il potere di riesame
francesco armenante
2024-01-01
Abstract
L’ampio e articolato processo di semplificazione “progressiva" dell’azione amministrativa ha riguardato anche la fase provvedimentale, con il subentro, al modello tradizionale - caratterizzato da una decisione preventiva ad ogni iniziativa intrapresa dal privato - di istituti di inibizione postuma, esercitabili anche in corso di svolgimento di un’attività intrapresa sulla base di una mera e preventiva comunicazione dell’interessato. In tale contesto assumono rilievo i poteri di secondo grado, mediante i quali l’amministrazione può rimuovere gli effetti riconnessi alle comunicazioni e dichiarazioni presentate dai privati, fondate su erronei o falsi presupposti. Su tali tematiche la letteratura pubblicistica è cospicua, registrandosi una vasta e approfondita letteratura; recente, invece, è la problematica riconnessa all’adozione dei poteri di secondo grado a fronte degli istituti di semplificazione di ultima generazione (tra cui la CILA), caratterizzati da uno specifico paradigma che, tuttavia, non contempla l’esercizio dei poteri di riesame e che ha alimentato un vivace dibattito sulle modalità degli interventi amministrativi ex post. Il presente contributo, dopo aver ricostruito il citato processo evolutivo e la connessa semplificazione provvedimentale, si sofferma sulle questioni interpretative di recente emersione, con richiamo degli opposti orientamenti e delle motivazioni a loro suffragio, fornendo una diversa prospettiva di analisi, al fine di non svilire il potere amministrativo e di contemperare, idoneamente, l’affidamento dell’interessato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.