La domanda sottoposta al Collegio deve essere rigettata ogni qualvolta manchi una ricostruzione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, secondo i generali principi dispositivi in punto di onere della prova ex art. 2697 c.c. Il rischio della mancanza o insufficienza della prova di un fatto rilevante non può che essere addossato alla parte che, avendolo affermato, aveva interesse a dimostrarlo.
UNA RIPARTIZIONE “RAGIONATA” DELL’ONERE DELLA PROVA NELL’ARBITRATO BANCARIO FINANZIARIO
Francesca Cappuccio
2022
Abstract
La domanda sottoposta al Collegio deve essere rigettata ogni qualvolta manchi una ricostruzione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, secondo i generali principi dispositivi in punto di onere della prova ex art. 2697 c.c. Il rischio della mancanza o insufficienza della prova di un fatto rilevante non può che essere addossato alla parte che, avendolo affermato, aveva interesse a dimostrarlo.File in questo prodotto:
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