I giudici di legittimità nel riaffermare la ratio della contravvenzione di inosservanza di obblighi di informazione strumentali a consentire alla competente autorità amministrativa di esercitare le funzioni di vigilanza e controllo accolgono le censure avanzate dalla difesa. Il regime sanzionatorio che normalmente assiste le contravvenzioni, in quanto illecito ‘minore’, deve essere oggettivamente ‘blando’ e come tale finisce per essere vanificato dai vari istituti di clemenza che l’ordinamento annovera. Il contributo pone in evidenza come la vera pena diventi il processo e sottolinea un dato inconfutabile: ‘spendere’ tre giudizi intorno ad un’ammenda di cinquecento euro ha in sé qualcosa di tragicomico alla luce del sovraccarico giudiziario e dei t empi della giustizia
Omesse o ingannevoli informazioni all’ispettorato del lavoro (art. 4 co. 7 l. n. 628/1961) in una recente decisione della corte suprema: una contravvenzione davvero utile?
Elio Lo Monte
2024
Abstract
I giudici di legittimità nel riaffermare la ratio della contravvenzione di inosservanza di obblighi di informazione strumentali a consentire alla competente autorità amministrativa di esercitare le funzioni di vigilanza e controllo accolgono le censure avanzate dalla difesa. Il regime sanzionatorio che normalmente assiste le contravvenzioni, in quanto illecito ‘minore’, deve essere oggettivamente ‘blando’ e come tale finisce per essere vanificato dai vari istituti di clemenza che l’ordinamento annovera. Il contributo pone in evidenza come la vera pena diventi il processo e sottolinea un dato inconfutabile: ‘spendere’ tre giudizi intorno ad un’ammenda di cinquecento euro ha in sé qualcosa di tragicomico alla luce del sovraccarico giudiziario e dei t empi della giustiziaI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.