La decisione affronta la questione della responsabilità colposa il committente di lavori dati in appalto e pone in evidenza come lo stesso sia tenuto ad adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza nello scegliere il soggetto al quale affidare l’incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa. Il contributo rimarca che la scelta di una ditta privata non iscritta alla C.C.I.A. obbliga il committente a valutare le ‘qualità’ dell’impresa nello svolgimento dei compiti, rispondendo penalmente degli eventuali eventi negativi; viceversa l’ascrizione della responsabilità penale per aver scelto un soggetto iscritto nel registro delle imprese richiede – almeno – la dimostrazione che il committente possedeva le capacità tecniche per stabilire se la ditta prescelta avesse oppure meno le ‘giuste’ caratteristiche necessarie all’espletamento delle mansioni; tutto ciò al fine di evitare forme di responsabilità oggettiva o di posizione.
Infortunio mortale del lavoratore e responsabilità penale del committente in una recente sentenza della Corte di legittimità
Elio Lo Monte
2024
Abstract
La decisione affronta la questione della responsabilità colposa il committente di lavori dati in appalto e pone in evidenza come lo stesso sia tenuto ad adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza nello scegliere il soggetto al quale affidare l’incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa. Il contributo rimarca che la scelta di una ditta privata non iscritta alla C.C.I.A. obbliga il committente a valutare le ‘qualità’ dell’impresa nello svolgimento dei compiti, rispondendo penalmente degli eventuali eventi negativi; viceversa l’ascrizione della responsabilità penale per aver scelto un soggetto iscritto nel registro delle imprese richiede – almeno – la dimostrazione che il committente possedeva le capacità tecniche per stabilire se la ditta prescelta avesse oppure meno le ‘giuste’ caratteristiche necessarie all’espletamento delle mansioni; tutto ciò al fine di evitare forme di responsabilità oggettiva o di posizione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.