Sebbene l’autonomia privata sia concetto «dai mobili confini», i contraenti sono tenuti ad agire «non semplicemente nell’ordinamento, ma con l’ordinamento, condividendone cioè le aspirazioni e le finalità», in quanto condizione imprescindibile affinché al contratto sia riconosciuta forza di legge, secondo la formula «pittoresca» e puramente enfatica dell’art. 1372 c.c. La regola del pacta sunt servanda conosce poche eccezioni, rappresentate, oltre che dal mutuo consenso, dalle sole altre «cause ammesse dalla legge». Se ci si arresta, così, al dato positivo, si è costretti a circoscrivere la rilevanza delle disfunzioni sopravvenute ai casi disciplinati dagli artt. 1463 e 1467 c.c., con lettura, invero, inappagante per la sua incapacità di spiegare di fattispecie che soltanto in apparenza sembrano essere, mutatis mutandis, manifestazioni di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità della prestazione. È rispetto a tali situazioni, allora, che occorre interrogarsi sul valore e sul ruolo che deve riconoscersi al potere negoziale dei privati, nell’ottica di chiarire se ed in quale misura gli sia consentito di definire in via convenzionale il rischio, se ed in quale misura gli sia permesso di apprestare rimedi di natura manutentiva, alternativi a quelli demolitori predisposti dalla legge.
Disfunzioni «sopravvenute» del contratto
Gelsomina Salito
2025
Abstract
Sebbene l’autonomia privata sia concetto «dai mobili confini», i contraenti sono tenuti ad agire «non semplicemente nell’ordinamento, ma con l’ordinamento, condividendone cioè le aspirazioni e le finalità», in quanto condizione imprescindibile affinché al contratto sia riconosciuta forza di legge, secondo la formula «pittoresca» e puramente enfatica dell’art. 1372 c.c. La regola del pacta sunt servanda conosce poche eccezioni, rappresentate, oltre che dal mutuo consenso, dalle sole altre «cause ammesse dalla legge». Se ci si arresta, così, al dato positivo, si è costretti a circoscrivere la rilevanza delle disfunzioni sopravvenute ai casi disciplinati dagli artt. 1463 e 1467 c.c., con lettura, invero, inappagante per la sua incapacità di spiegare di fattispecie che soltanto in apparenza sembrano essere, mutatis mutandis, manifestazioni di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità della prestazione. È rispetto a tali situazioni, allora, che occorre interrogarsi sul valore e sul ruolo che deve riconoscersi al potere negoziale dei privati, nell’ottica di chiarire se ed in quale misura gli sia consentito di definire in via convenzionale il rischio, se ed in quale misura gli sia permesso di apprestare rimedi di natura manutentiva, alternativi a quelli demolitori predisposti dalla legge.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.