Il saggio ricostruisce la tematica del licenziamento economico alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale. L’A. si sofferma sulle pronunce della Consulta aventi ad oggetto l’art. 18 della l. n. 300/1970 ma soprattutto sulla recente sentenza n. 128/24 che ha riscritto l’art. 3 del d.lgs. n. 23/2015, dichiarando incostituzionale la norma nella parte in cui non prevedeva la sanzione della reintegra in caso di licenziamento economico illegittimo per insussistenza della ragione organizzativa. Nel saggio si analizza la portata di questa sentenza, che ha inteso eliminare l’asimmetria che vi era con il licenziamento disciplinare, soffermandosi anche sulla parte della pronuncia in cui si stabilisce che, in caso di mancata prova, da parte del datore di lavoro, dell’impossibilità di ripescaggio, la sanzione da applicare è di tipo indennitario: secondo il giudice delle leggi tale presupposto (il repêchage) attiene alla fattispecie ma non al fatto. Nel saggio si condivide la posizione della Consulta e si sostiene che vi sono i presupposti per applicarla anche ai lavoratori il cui rapporto ricade nel campo dell’art. 18 della l. n. 300/1970
Il licenziamento per motivi oggettivi dopo la sentenza n. 128/2024 della Consulta: alla ricerca di un difficile equilibrio
vincenzo luciani
2025
Abstract
Il saggio ricostruisce la tematica del licenziamento economico alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale. L’A. si sofferma sulle pronunce della Consulta aventi ad oggetto l’art. 18 della l. n. 300/1970 ma soprattutto sulla recente sentenza n. 128/24 che ha riscritto l’art. 3 del d.lgs. n. 23/2015, dichiarando incostituzionale la norma nella parte in cui non prevedeva la sanzione della reintegra in caso di licenziamento economico illegittimo per insussistenza della ragione organizzativa. Nel saggio si analizza la portata di questa sentenza, che ha inteso eliminare l’asimmetria che vi era con il licenziamento disciplinare, soffermandosi anche sulla parte della pronuncia in cui si stabilisce che, in caso di mancata prova, da parte del datore di lavoro, dell’impossibilità di ripescaggio, la sanzione da applicare è di tipo indennitario: secondo il giudice delle leggi tale presupposto (il repêchage) attiene alla fattispecie ma non al fatto. Nel saggio si condivide la posizione della Consulta e si sostiene che vi sono i presupposti per applicarla anche ai lavoratori il cui rapporto ricade nel campo dell’art. 18 della l. n. 300/1970I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.