Il contributo descrive ed esamina la decisione dell’11 settembre 2025 del Garante per la protezione dei dati personali che ha disposto la limitazione provvisoria del trattamento dei dati biometrici operato da SEA S.p.A. (SEA) attraverso il sistema “FaceBoarding” presso l’aeroporto di Milano Linate. La determinazione si fonda sull’applicazione del parere n. 11/2024 del Comitato europeo per la protezione dei dati del 24.5.2024 sull’uso delle tecnologie di riconoscimento facciale da parte degli operatori aeroportuali e delle compagnie aeree per snellire il flusso dei passeggeri negli aeroporti, che aveva individuato specifici scenari di conformità al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Il provvedimento di inibizione provvisoria del Garante privacy italiano dell’11.9.2025 relativo al sistema di riconoscimento facciale Faceboarding utilizzato presso l’aeroporto di Milano Linate
Lanzara Olindo
2025
Abstract
Il contributo descrive ed esamina la decisione dell’11 settembre 2025 del Garante per la protezione dei dati personali che ha disposto la limitazione provvisoria del trattamento dei dati biometrici operato da SEA S.p.A. (SEA) attraverso il sistema “FaceBoarding” presso l’aeroporto di Milano Linate. La determinazione si fonda sull’applicazione del parere n. 11/2024 del Comitato europeo per la protezione dei dati del 24.5.2024 sull’uso delle tecnologie di riconoscimento facciale da parte degli operatori aeroportuali e delle compagnie aeree per snellire il flusso dei passeggeri negli aeroporti, che aveva individuato specifici scenari di conformità al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


