This study examines the content of the recent judgments in which, following the EU's accession to the Istanbul Convention, the Court of Justice definitively recognised the relevance of sex and gender for the purposes of assessing applications for international protection, admitting the possibility of considering women as belonging to a “particular social group” both “as a whole” and as part of smaller groups identifiable on the basis of an “additional common characteristic”. Highlighting how the judgments in question have introduced possibilities rather than obligations for judges in Member States, it will be attempted to demonstrate that they do not run the risk of being exploited or of leading to the depoliticisation of women's asylum applications, but rather represent a step forward in the protection of women who are victims of regimes that suppress their rights to the point of annihilating their identity and personality.

Il presente studio esamina il contenuto delle recenti sentenze con le quali, facendo seguito all’adesione dell’UE alla Convenzione di Istanbul, la Corte di giustizia ha definitivamente riconosciuto la rilevanza del sesso e del genere ai fini della valutazione delle domande di protezione internazionale, ammettendo la possibilità di considerare le donne come appartenenti ad un «determinato gruppo sociale» sia «nel loro insieme» che in quanto facenti parte di gruppi più ristretti identificabili sulla base di una «caratteristica comune supplementare». Mettendo in luce come le sentenze in questione abbiano introdotto non obblighi ma possibilità per i giudici degli Stati membri, si proverà a dimostrare che le stesse non corrono il rischio né di prestarsi a strumentalizzazione né di provocare una spoliticizzazione delle domande di asilo delle donne, rappresentando invece un certo passo in avanti per la protezione di donne vittime di regimi che arrivano a comprimerne i diritti fino ad annullarne l’identità e la personalità.

Il riconoscimento della protezione internazionale alle donne esposte a discriminazioni e violenze di genere nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea

Mariano Manuel Bartiromo
2025

Abstract

This study examines the content of the recent judgments in which, following the EU's accession to the Istanbul Convention, the Court of Justice definitively recognised the relevance of sex and gender for the purposes of assessing applications for international protection, admitting the possibility of considering women as belonging to a “particular social group” both “as a whole” and as part of smaller groups identifiable on the basis of an “additional common characteristic”. Highlighting how the judgments in question have introduced possibilities rather than obligations for judges in Member States, it will be attempted to demonstrate that they do not run the risk of being exploited or of leading to the depoliticisation of women's asylum applications, but rather represent a step forward in the protection of women who are victims of regimes that suppress their rights to the point of annihilating their identity and personality.
2025
Il presente studio esamina il contenuto delle recenti sentenze con le quali, facendo seguito all’adesione dell’UE alla Convenzione di Istanbul, la Corte di giustizia ha definitivamente riconosciuto la rilevanza del sesso e del genere ai fini della valutazione delle domande di protezione internazionale, ammettendo la possibilità di considerare le donne come appartenenti ad un «determinato gruppo sociale» sia «nel loro insieme» che in quanto facenti parte di gruppi più ristretti identificabili sulla base di una «caratteristica comune supplementare». Mettendo in luce come le sentenze in questione abbiano introdotto non obblighi ma possibilità per i giudici degli Stati membri, si proverà a dimostrare che le stesse non corrono il rischio né di prestarsi a strumentalizzazione né di provocare una spoliticizzazione delle domande di asilo delle donne, rappresentando invece un certo passo in avanti per la protezione di donne vittime di regimi che arrivano a comprimerne i diritti fino ad annullarne l’identità e la personalità.
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