La Corte costituzionale è intervenuta sulla previsione del comma 1-bis.2 dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p., dichiarando, ai sensi dell’art. 3 Cost., la manifesta irragionevolezza di quanto indicato nel secondo periodo e pertanto eliminando l’investitura del Tribunale di Roma, in composizione collegiale, quale giudice dell’appello cautelare in luogo di quello individuato ai sensi dell’art. 322-bis comma 1-bis c.p.p.
LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA QUALE GIUDICE DELL’APPELLO CAUTELARE: È INCOSTITUZIONALE L’ART. 104-BIS DISP. ATT. C.P.P.,
Luigi Kalb
2025
Abstract
La Corte costituzionale è intervenuta sulla previsione del comma 1-bis.2 dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p., dichiarando, ai sensi dell’art. 3 Cost., la manifesta irragionevolezza di quanto indicato nel secondo periodo e pertanto eliminando l’investitura del Tribunale di Roma, in composizione collegiale, quale giudice dell’appello cautelare in luogo di quello individuato ai sensi dell’art. 322-bis comma 1-bis c.p.p.File in questo prodotto:
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