L'articolo analizza il nuovo istituto dell'interrogatorio preventivo nelle misure cautelari personali, introdotto dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114, prendendo spunto dalla prima pronuncia della Corte di Cassazione sull'istituto, che ha colto l'occasione per delinearne i principi fondamentali e il rapporto con le garanzie difensive preesistenti. I punti focali affrontati dalla Suprema Corte e analizzati nell'articolo sono la natura dell'istituto, come un nuovo strumento di garanzia difensiva e un presupposto di validità dell'ordinanza cautelare (la sua omissione, quando dovuta, ne determina la nullità ab origine), distinguendosi nettamente dall'interrogatorio di garanzia (postumo) di cui all'art. 294 c.p.p.; l'obbligo di interrogatorio preventivo ammette eccezioni tassative (pericolo di inquinamento probatorio, pericolo di fuga e pericolo di commissione di gravi delitti), che devono essere oggetto di specifici e stringenti requisiti motivazionali da parte del pubblico ministero e del giudice; i poteri di sindacato del tribunale del riesame sulla sussistenza dei presupposti per le deroghe, che deve essere effettivo e penetrante, da cui emerge un quadro interpretativo che privilegia una interpretazione garantista dell'istituto, valorizzando la funzione difensiva pur nel rispetto delle esigenze investigative.
L’interrogatorio preventivo nelle misure cautelari: un nuovo paradigma tra garanzie difensive e deroghe sistematiche
dalia gaspare
2025
Abstract
L'articolo analizza il nuovo istituto dell'interrogatorio preventivo nelle misure cautelari personali, introdotto dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114, prendendo spunto dalla prima pronuncia della Corte di Cassazione sull'istituto, che ha colto l'occasione per delinearne i principi fondamentali e il rapporto con le garanzie difensive preesistenti. I punti focali affrontati dalla Suprema Corte e analizzati nell'articolo sono la natura dell'istituto, come un nuovo strumento di garanzia difensiva e un presupposto di validità dell'ordinanza cautelare (la sua omissione, quando dovuta, ne determina la nullità ab origine), distinguendosi nettamente dall'interrogatorio di garanzia (postumo) di cui all'art. 294 c.p.p.; l'obbligo di interrogatorio preventivo ammette eccezioni tassative (pericolo di inquinamento probatorio, pericolo di fuga e pericolo di commissione di gravi delitti), che devono essere oggetto di specifici e stringenti requisiti motivazionali da parte del pubblico ministero e del giudice; i poteri di sindacato del tribunale del riesame sulla sussistenza dei presupposti per le deroghe, che deve essere effettivo e penetrante, da cui emerge un quadro interpretativo che privilegia una interpretazione garantista dell'istituto, valorizzando la funzione difensiva pur nel rispetto delle esigenze investigative.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


