Lo scritto esamina la disciplina della stabilità dell’incarico gestorio nel caso in cui l’amministratore di una società decida di accedere ad uno strumento di risoluzione della crisi ex art. 120-bis CCII. In particolare, viene analizzata l’omogeneità della fattispecie di giusta causa di revoca dell’amministratore, approvata necessariamente con decreto del tribunale, come previsto dall’art. 120-bis, comma 4, CCII, con quella della revoca del sindaco di cui all’art. 2400, comma 2, c.c., in critica ad alcuni orientamenti della recente giurisprudenza di merito.
Osservazioni sull'art. 120-bis, comma 4, CCII e su qualche pericolosa aporia interpretativa
Giuseppe Fauceglia
2025
Abstract
Lo scritto esamina la disciplina della stabilità dell’incarico gestorio nel caso in cui l’amministratore di una società decida di accedere ad uno strumento di risoluzione della crisi ex art. 120-bis CCII. In particolare, viene analizzata l’omogeneità della fattispecie di giusta causa di revoca dell’amministratore, approvata necessariamente con decreto del tribunale, come previsto dall’art. 120-bis, comma 4, CCII, con quella della revoca del sindaco di cui all’art. 2400, comma 2, c.c., in critica ad alcuni orientamenti della recente giurisprudenza di merito.File in questo prodotto:
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