L'idea, a lungo coltivata, di congegnare una previsione generale di estinzione del reato per condotte riparatorie ha preso corpo, dopo vari tentativi, con la legge 23 giugno 2017, n. 103, attraverso l'interpolazione, nella disciplina sostanziale delle cause estintive, dell'art. 162-ter c.p. La disposizione, priva dell'ambizione di riorganizzare e razionalizzare la materia, si aggiunge alle fattispecie riparatorie preesistenti, che continuano ad applicarsi nelle situazioni specificamente regolate. Distante, quanto a ragion d'essere e finalità, da forme di giustizia riparativa, risponde a logiche essenzialmente deflattive, ponendosi come modalità di definizione anticipata del procedimento ancorata alla riparazione del danno prima dell'avvio del dibattimento. L'angusto ambito applicativo e l'ottica esclusivamente risarcitoria ne rendono tuttavia, modesto l'impatto sul sistema.
L'estinzione del reato per condotte riparatorie
Troisi, P
2020
Abstract
L'idea, a lungo coltivata, di congegnare una previsione generale di estinzione del reato per condotte riparatorie ha preso corpo, dopo vari tentativi, con la legge 23 giugno 2017, n. 103, attraverso l'interpolazione, nella disciplina sostanziale delle cause estintive, dell'art. 162-ter c.p. La disposizione, priva dell'ambizione di riorganizzare e razionalizzare la materia, si aggiunge alle fattispecie riparatorie preesistenti, che continuano ad applicarsi nelle situazioni specificamente regolate. Distante, quanto a ragion d'essere e finalità, da forme di giustizia riparativa, risponde a logiche essenzialmente deflattive, ponendosi come modalità di definizione anticipata del procedimento ancorata alla riparazione del danno prima dell'avvio del dibattimento. L'angusto ambito applicativo e l'ottica esclusivamente risarcitoria ne rendono tuttavia, modesto l'impatto sul sistema.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


