Una importante novità della riforma Cartabia, è l’introduzione della disciplina completa della giustizia riparativa nel sistema penale ordinario. In attuazione dei principi e dei criteri direttivi contenuti all’art. 1, comma 18 l. delega n. 134 del 27 settembre 2021, il legislatore ha disegnato un nuovo aspetto della giustizia penale, consentendo che la pena non sia più soltanto punizione, ma offrendo al reo confesso una opportunità di recupero. La nuova disciplina, trasferita nel d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 come successivamente modificato dal d.l. n. 162/2022, convertito in legge n. 199/2022 e s.m.i., ha constatato che il sistema punitivo tradizionale, ha esclusivamente la capacità di allontanare l’individuo dalla comunità ponendolo a carico del sistema giudiziario, che invece necessita di un urgente sfoltimento delle strutture penitenziarie, sia per le precarie condizioni delle carceri, sia per l’imponente costo della gestione degli istituti di pena, che pesa abbondantemente sul bilancio dello Stato. L’entrata in vigore delle disposizioni della riforma Cartabia in materia di giustizia riparativa è stata fissata al 30 giugno 2023, ed in questa sede si intende provare a leggere questa rivoluzione culturale del processo penale, attraverso la declinazione che ha sulla criminalità d’impresa, con l’intento di individuare quale possa essere lo spazio della giustizia riparativa nel contesto delle corporations. Le vittime di corporate violence, sono i soggetti offesi dai reati commessi dalle imprese commerciali nello svolgimento dell’attività, per effetto della lesione afflitta sull’integrità fisica o della salute. Ciò si manifesta maggiormente con il consumarsi di reati contro l’ambiente, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mentre uno spazio seppur inferiore, vede il verificarsi di altri reati presupposto, che hanno come attore imputato sempre l’imprenditore. La circostanza che in tali contesti le conseguenze lesive arrecate al lavoratore non siano il frutto di condotte indicate come intenzionali, pone spesso le vittime di corporate crimes,1 in una condizione di particolare suscettibilità rispetto ad altre vittime, anche perché la vittima di corporate crimes, avverte imponente la superiorità organizzativa ed informativa, oltre che il potere economico dell’impresa. Contestualizzando l’argomento ed affrontando un primo punto di vista che potremmo definire di aspetto criminologico, pare evidente che nel reato d’impresa, l’autore di corporate crimes, spesso identificato nel legale rappresentante della stessa, è solito manifestare una tendenza a non riconoscere la propria responsabilità, considerato che essa non è direttamente a lui imputabile. Potremmo dire che spesso si genera una responsabilità da posizione più che delittuale soggettiva; ciò rappresenta comunque un significativo ostacolo per l’applicazione dell’istituto della giustizia riparativa che, per sua natura, fonda le basi sul fatto che l’autore del reato abbia un coinvolgimento attivo e consapevole della volontà di perseguire una scelta riparatoria, riconoscendo nella posizione di reo confesso, la responsabilità nell’accaduto. Sotto altro punto di vista è utile considerare la casistica in cui spesso si manifesta il reato d’impresa, che nel più dei casi assorbe una platea di vittime diffusa, producendo con ciò un danno collettivo, che non crea un rapporto diretto tra vittima e reo confesso. Detto ciò però, dobbiamo considerare che in materia di reati d’impresa il legislatore ha fatto già negli anni sforzi notevoli, introducendo norme contemplanti modelli volti sia a prevenire la commissione di reati tramite compliance specifiche, che adducendo sanzioni pecuniarie utili a ripristinare l’equilibrio tra chi ha tratto un vantaggio e la vittima del reato. A tal riguardo si richiama il decreto legislativo n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità amministrativa degli enti, che ha introdotto le linee guida per la redazione di un modello organizzativo, che in uno al codice etico, definiscono specifiche procedure e norme comportamentali utili a limitare una diretta responsabilità dell’organo di governo aziendale nella operatività dell’impresa. In caso di mancata osservanza del modello implementato, e del quale è dato mandato ad un organismo di vigilanza di verificarne la sua corretta configurazione, l’ente, al verificarsi di uno dei reati presupposto definiti dalla norma, incorre in sanzioni amministrative. Ciò di per se non esclude la perseguibilità penale del diretto soggetto accusato della commissione del reato nel caso in cui il reato consumato non sia assimilabile ad un comportamento proprio aziendale, ma evita che la responsabilità del reato medesimo venga altresì attribuita a chi giuridicamente ha la rappresentanza dell’azienda, avendo egli oggettivamente dimostrato la sua volontà di rispettare le norme, implementando un modello che ne definisce procedure e deleghe, qual è il MOG 231. In questo caso la giustizia viene assorbita in una logica preventiva della volontà comportamentale, oltre 10 Lorenzo Pagliuca che riparativa quando l’autorità giudiziaria rileva che si è consumato un reato, sollevando comunque l’organo amministrativo della società dalla responsabilità indiretta derivante dal ruolo assunto.

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NELLA CRIMINALITÀ D’IMPRESA

Lorenzo Pagliuca
2025

Abstract

Una importante novità della riforma Cartabia, è l’introduzione della disciplina completa della giustizia riparativa nel sistema penale ordinario. In attuazione dei principi e dei criteri direttivi contenuti all’art. 1, comma 18 l. delega n. 134 del 27 settembre 2021, il legislatore ha disegnato un nuovo aspetto della giustizia penale, consentendo che la pena non sia più soltanto punizione, ma offrendo al reo confesso una opportunità di recupero. La nuova disciplina, trasferita nel d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 come successivamente modificato dal d.l. n. 162/2022, convertito in legge n. 199/2022 e s.m.i., ha constatato che il sistema punitivo tradizionale, ha esclusivamente la capacità di allontanare l’individuo dalla comunità ponendolo a carico del sistema giudiziario, che invece necessita di un urgente sfoltimento delle strutture penitenziarie, sia per le precarie condizioni delle carceri, sia per l’imponente costo della gestione degli istituti di pena, che pesa abbondantemente sul bilancio dello Stato. L’entrata in vigore delle disposizioni della riforma Cartabia in materia di giustizia riparativa è stata fissata al 30 giugno 2023, ed in questa sede si intende provare a leggere questa rivoluzione culturale del processo penale, attraverso la declinazione che ha sulla criminalità d’impresa, con l’intento di individuare quale possa essere lo spazio della giustizia riparativa nel contesto delle corporations. Le vittime di corporate violence, sono i soggetti offesi dai reati commessi dalle imprese commerciali nello svolgimento dell’attività, per effetto della lesione afflitta sull’integrità fisica o della salute. Ciò si manifesta maggiormente con il consumarsi di reati contro l’ambiente, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mentre uno spazio seppur inferiore, vede il verificarsi di altri reati presupposto, che hanno come attore imputato sempre l’imprenditore. La circostanza che in tali contesti le conseguenze lesive arrecate al lavoratore non siano il frutto di condotte indicate come intenzionali, pone spesso le vittime di corporate crimes,1 in una condizione di particolare suscettibilità rispetto ad altre vittime, anche perché la vittima di corporate crimes, avverte imponente la superiorità organizzativa ed informativa, oltre che il potere economico dell’impresa. Contestualizzando l’argomento ed affrontando un primo punto di vista che potremmo definire di aspetto criminologico, pare evidente che nel reato d’impresa, l’autore di corporate crimes, spesso identificato nel legale rappresentante della stessa, è solito manifestare una tendenza a non riconoscere la propria responsabilità, considerato che essa non è direttamente a lui imputabile. Potremmo dire che spesso si genera una responsabilità da posizione più che delittuale soggettiva; ciò rappresenta comunque un significativo ostacolo per l’applicazione dell’istituto della giustizia riparativa che, per sua natura, fonda le basi sul fatto che l’autore del reato abbia un coinvolgimento attivo e consapevole della volontà di perseguire una scelta riparatoria, riconoscendo nella posizione di reo confesso, la responsabilità nell’accaduto. Sotto altro punto di vista è utile considerare la casistica in cui spesso si manifesta il reato d’impresa, che nel più dei casi assorbe una platea di vittime diffusa, producendo con ciò un danno collettivo, che non crea un rapporto diretto tra vittima e reo confesso. Detto ciò però, dobbiamo considerare che in materia di reati d’impresa il legislatore ha fatto già negli anni sforzi notevoli, introducendo norme contemplanti modelli volti sia a prevenire la commissione di reati tramite compliance specifiche, che adducendo sanzioni pecuniarie utili a ripristinare l’equilibrio tra chi ha tratto un vantaggio e la vittima del reato. A tal riguardo si richiama il decreto legislativo n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità amministrativa degli enti, che ha introdotto le linee guida per la redazione di un modello organizzativo, che in uno al codice etico, definiscono specifiche procedure e norme comportamentali utili a limitare una diretta responsabilità dell’organo di governo aziendale nella operatività dell’impresa. In caso di mancata osservanza del modello implementato, e del quale è dato mandato ad un organismo di vigilanza di verificarne la sua corretta configurazione, l’ente, al verificarsi di uno dei reati presupposto definiti dalla norma, incorre in sanzioni amministrative. Ciò di per se non esclude la perseguibilità penale del diretto soggetto accusato della commissione del reato nel caso in cui il reato consumato non sia assimilabile ad un comportamento proprio aziendale, ma evita che la responsabilità del reato medesimo venga altresì attribuita a chi giuridicamente ha la rappresentanza dell’azienda, avendo egli oggettivamente dimostrato la sua volontà di rispettare le norme, implementando un modello che ne definisce procedure e deleghe, qual è il MOG 231. In questo caso la giustizia viene assorbita in una logica preventiva della volontà comportamentale, oltre 10 Lorenzo Pagliuca che riparativa quando l’autorità giudiziaria rileva che si è consumato un reato, sollevando comunque l’organo amministrativo della società dalla responsabilità indiretta derivante dal ruolo assunto.
2025
9788868576783
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4933655
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