Il Tribunale di Genova ha escluso la possibilità di inibire, attraverso l’applicazione di una misura cautelare ex art. 19 CCII, il potere assembleare di revocare gli amministratori durante la composizione negoziata della crisi, negando l’estensione analogica dell’art. 120-bis,comma4, CCII. L’Autore valuta tale approccio come eccessivamente restrittivo, qualificando la sospensione alla stregua di una misura protettiva tipica negli strumenti di regolazione della crisi e, per converso, valorizzando, nell’ambito composizione negoziata della crisi , il ricorso a cautele innominate per tutelare l’interesse sociale alla prosecuzione delle trattative, purché fondate su fumus boni juris e periculum in mora rigorosamente intesi.
La sospensione del potere di revoca degli amministratori tra diritto societario della crisi, misure protettive tipiche e cautele atipiche
Francesco De Santis
2026
Abstract
Il Tribunale di Genova ha escluso la possibilità di inibire, attraverso l’applicazione di una misura cautelare ex art. 19 CCII, il potere assembleare di revocare gli amministratori durante la composizione negoziata della crisi, negando l’estensione analogica dell’art. 120-bis,comma4, CCII. L’Autore valuta tale approccio come eccessivamente restrittivo, qualificando la sospensione alla stregua di una misura protettiva tipica negli strumenti di regolazione della crisi e, per converso, valorizzando, nell’ambito composizione negoziata della crisi , il ricorso a cautele innominate per tutelare l’interesse sociale alla prosecuzione delle trattative, purché fondate su fumus boni juris e periculum in mora rigorosamente intesi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


