La sentenza in commento ribadisce il principio secondo cui il discrimen tra molestie e atti persecutori è dato dal diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta. Le conclusioni della Corte, pur se giustificate dalla carente formulazione della figura criminosa degli atti persecutori, comportano una soggettivazione delle molestie, con il risultato che a determinare la configurabilità di una figura criminosa (612-bis c.p.) anziché di un’altra (art. 660 c.p.) è la risposta emotiva della vittima; il contributo valorizza, pertanto, una lettura oggettiva delle molestie.
Sul discrimen tra atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e molestie (art. 660 c.p.): note in margine ad una recente decisione della Corte suprema
Elio Lo Monte
2025
Abstract
La sentenza in commento ribadisce il principio secondo cui il discrimen tra molestie e atti persecutori è dato dal diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta. Le conclusioni della Corte, pur se giustificate dalla carente formulazione della figura criminosa degli atti persecutori, comportano una soggettivazione delle molestie, con il risultato che a determinare la configurabilità di una figura criminosa (612-bis c.p.) anziché di un’altra (art. 660 c.p.) è la risposta emotiva della vittima; il contributo valorizza, pertanto, una lettura oggettiva delle molestie.File in questo prodotto:
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