L’elemento informativo riveste una posizione dirimente nelle relazioni contrattuali in materia di servizi finanziari e di investimento, perché consente di mitigare le asimmetrie informative che inevitabilmente contraddistinguono tali rapporti. Non può, allora, ritenersi adeguatamente provato l’adempimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario, il quale si sia limitato alla consegna della documentazione al cliente retail in sede di conclusione del contratto; né pare idoneo a giustificare una simile inottemperanza il richiamo a una generica propensione al rischio da parte dell’investitore, desunta anche da scelte rischiose pregresse.

Considerazioni in tema di (in)adempimento informativo dell’intermediario e (in)consapevolezza dell’investitore. Un binomio imperfetto? (nota a ACF, 15 maggio 2025, n. 8011)

Daniele PETTA
2025

Abstract

L’elemento informativo riveste una posizione dirimente nelle relazioni contrattuali in materia di servizi finanziari e di investimento, perché consente di mitigare le asimmetrie informative che inevitabilmente contraddistinguono tali rapporti. Non può, allora, ritenersi adeguatamente provato l’adempimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario, il quale si sia limitato alla consegna della documentazione al cliente retail in sede di conclusione del contratto; né pare idoneo a giustificare una simile inottemperanza il richiamo a una generica propensione al rischio da parte dell’investitore, desunta anche da scelte rischiose pregresse.
2025
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4951315
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