La Corte di cassazione torna sul tema della concessione abusiva del credito, affermando la nullità del contratto di finanziamento sulla base del combinato disposto dell’art. 1418 c.c. e dell’art. 217 l.fall. e sostenendo, al contempo, l’irripetibilità delle somme versate dal solvens per contrarietà al buon costume. La pronuncia stimola una riflessione sul significato del buon costume e sull’àmbito di applicazione della soluti retentio ex art. 2035 c.c., quale possibile tecnica rimediale potenzialmente adeguata a garantire una “giusta” composizione dei diversi interessi coinvolti nella vicenda.

Concessione abusiva del credito e irripetibilità nel prisma del “giusto rimedio”

Immacolata Prisco
2026

Abstract

La Corte di cassazione torna sul tema della concessione abusiva del credito, affermando la nullità del contratto di finanziamento sulla base del combinato disposto dell’art. 1418 c.c. e dell’art. 217 l.fall. e sostenendo, al contempo, l’irripetibilità delle somme versate dal solvens per contrarietà al buon costume. La pronuncia stimola una riflessione sul significato del buon costume e sull’àmbito di applicazione della soluti retentio ex art. 2035 c.c., quale possibile tecnica rimediale potenzialmente adeguata a garantire una “giusta” composizione dei diversi interessi coinvolti nella vicenda.
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