L’autore – sul presupposto che il giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. abbia natura di processo di impugnazione a cognizione piena, destinato all’emanazione di provvedimenti idonei al giudicato, e che il modello normativo di riferimento sia quello dell’appello ordinario regolato dal codice di procedura civile, in quanto compatibile con la specialità del rito – dissente dalla tesi che la proposizione del reclamo produca un effetto devolutivo “pieno”, integrale ed automatico, non senza segnalare i profili del possibile contrasto che, in subiecta materia, si va aprendo all’interno della giurisprudenza della Corte regolatrice.
Per un tentativo di chiarezza di idee attorno al preteso effetto devolutivo "pieno" del reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento
DE SANTIS, Francesco
2012
Abstract
L’autore – sul presupposto che il giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. abbia natura di processo di impugnazione a cognizione piena, destinato all’emanazione di provvedimenti idonei al giudicato, e che il modello normativo di riferimento sia quello dell’appello ordinario regolato dal codice di procedura civile, in quanto compatibile con la specialità del rito – dissente dalla tesi che la proposizione del reclamo produca un effetto devolutivo “pieno”, integrale ed automatico, non senza segnalare i profili del possibile contrasto che, in subiecta materia, si va aprendo all’interno della giurisprudenza della Corte regolatrice.File in questo prodotto:
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