Il saggio da conto, ricollocandoli nella più ampia opera di riordino/riconversione messa in campo dal legislatore dell’emergenza a partire dal decreto legge n. 277 del 2004, dei più recenti sviluppi della vicenda che ha interessato l’Ente Ordine Mauriziano di Torino – proiezione repubblicana dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, l’illustre ordine cavalleresco costituito da Gregorio XIII nel 1572 – che vengono valutati come confermativi di una linea di tendenza legislativa e giurisprudenziale, che mostra di non tenere adeguato conto della specifica protezione che la Costituzione repubblicana riserva a questo ente in ragione della sua genesi ecclesiastica e del suo conseguente legame confessionale. Le più recenti pronunce della Corte costituzionale in tema sono così assunte come confermative di un diffuso atteggiamento di disattenzione, a più livelli, nei confronti della rilevanza ecclesiasticistica delle situazioni giuridiche e dei rapporti che vi sono sottesi, che ha l’effetto, puntualmente evidenziato nella sua portata sia teorica che pratica, di svalutare indebitamente le garanzie che la Costituzione repubblicana riserva al fattore religioso e ad alcune sue peculiari forme di manifestazione.
L'ecclesiasticità perduta (e dimenticata). Il caso dell'Ordine Mauriziano
D'ANGELO, Giuseppe
2013
Abstract
Il saggio da conto, ricollocandoli nella più ampia opera di riordino/riconversione messa in campo dal legislatore dell’emergenza a partire dal decreto legge n. 277 del 2004, dei più recenti sviluppi della vicenda che ha interessato l’Ente Ordine Mauriziano di Torino – proiezione repubblicana dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, l’illustre ordine cavalleresco costituito da Gregorio XIII nel 1572 – che vengono valutati come confermativi di una linea di tendenza legislativa e giurisprudenziale, che mostra di non tenere adeguato conto della specifica protezione che la Costituzione repubblicana riserva a questo ente in ragione della sua genesi ecclesiastica e del suo conseguente legame confessionale. Le più recenti pronunce della Corte costituzionale in tema sono così assunte come confermative di un diffuso atteggiamento di disattenzione, a più livelli, nei confronti della rilevanza ecclesiasticistica delle situazioni giuridiche e dei rapporti che vi sono sottesi, che ha l’effetto, puntualmente evidenziato nella sua portata sia teorica che pratica, di svalutare indebitamente le garanzie che la Costituzione repubblicana riserva al fattore religioso e ad alcune sue peculiari forme di manifestazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.