Le innovazioni di cui alla proposta di legge A.C. n. 3785 non si pongono in termini di intervento dell’ultima ora perché, da tempo, si avvertivano le spinte verso un’ulteriore dilatazione delle disposizioni codicistiche in tema di legittima difesa. Il legislatore cerca di dare copertura normativa alla particolare situazione emotiva in cui si trova la potenziale vittima e giustificare, in tal modo, l’eventuale eccesso di reazione. Dopo l’analisi delle innovazioni apportate dalla l. n. 59/2006 vengono esaminati i vari tentativi di riforma tra cui la proposta di legge A.C. n. 3785 che ruota, essenzialmente, sullo ‘stato di concitazione e di agitazione psicologica’ generato dalla violenza subita dalle vittime nel proprio domicilio, in ‘ore notturne’. Non pare possano avanzarsi dubbi sull’oggettiva valenza della questione, rappresentata dal fatto che una persona è chiamata a fronteggiare frangenti verso i quali è del tutto impreparata. Essere svegliati nottetempo da un intruso che si è introdotto nell’abitazione, è di per sé un fatto che pone il soggetto passivo in una condizione di forte paura, ansia, terrore. In una prospettiva di riforma, la soluzione non può essere rinvenuta nell’ambito della legittima difesa; i rischi, come dimostrato nell’ambito della ricerca, sono quelli di stravolgere la reale portata della fattispecie di cui all’art. 52 Cp senza ottenere gli effetti sperati, ma più correttamente attraverso la valorizzazione della categoria delle scusanti. La condizione di paura vissuta dalla vittima «non rileva per rendere “legittima” la difesa, ma per “scusare” il difensore, escludendone la colpevolezza in quanto rimproverabilità»; la contingenza in cui si è trovato l’autore ha determinato un’alterazione motivazionale tale da rendere inesigibile, dallo stesso, un comportamento conforme alla norma giuridica.

Le proposte di legge in tema di legittima difesa “domiciliare”. Ovvero l’impervia strada dell’oggettivazione della paura.

TELESCA Mariangela
2017-01-01

Abstract

Le innovazioni di cui alla proposta di legge A.C. n. 3785 non si pongono in termini di intervento dell’ultima ora perché, da tempo, si avvertivano le spinte verso un’ulteriore dilatazione delle disposizioni codicistiche in tema di legittima difesa. Il legislatore cerca di dare copertura normativa alla particolare situazione emotiva in cui si trova la potenziale vittima e giustificare, in tal modo, l’eventuale eccesso di reazione. Dopo l’analisi delle innovazioni apportate dalla l. n. 59/2006 vengono esaminati i vari tentativi di riforma tra cui la proposta di legge A.C. n. 3785 che ruota, essenzialmente, sullo ‘stato di concitazione e di agitazione psicologica’ generato dalla violenza subita dalle vittime nel proprio domicilio, in ‘ore notturne’. Non pare possano avanzarsi dubbi sull’oggettiva valenza della questione, rappresentata dal fatto che una persona è chiamata a fronteggiare frangenti verso i quali è del tutto impreparata. Essere svegliati nottetempo da un intruso che si è introdotto nell’abitazione, è di per sé un fatto che pone il soggetto passivo in una condizione di forte paura, ansia, terrore. In una prospettiva di riforma, la soluzione non può essere rinvenuta nell’ambito della legittima difesa; i rischi, come dimostrato nell’ambito della ricerca, sono quelli di stravolgere la reale portata della fattispecie di cui all’art. 52 Cp senza ottenere gli effetti sperati, ma più correttamente attraverso la valorizzazione della categoria delle scusanti. La condizione di paura vissuta dalla vittima «non rileva per rendere “legittima” la difesa, ma per “scusare” il difensore, escludendone la colpevolezza in quanto rimproverabilità»; la contingenza in cui si è trovato l’autore ha determinato un’alterazione motivazionale tale da rendere inesigibile, dallo stesso, un comportamento conforme alla norma giuridica.
2017
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4711484
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