La legge (n. 68/2015), in attuazione alla Direttiva 2008/99/CE, presenta accanto ad alcune condivisibili opzioni vaste zone d’ombra. Per quanto concerne gli aspetti positivi vanno ricordati: la ricodificazione dei delitti in materia di ambiente (Titolo VI-bis); il ristretto numero di fattispecie incriminatrici; la disposizione premiale in tema di ravvedimento operoso (art. 452- decies); il ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies); la confisca (anche) per equivalente (art. 452-undecies). Accanto a questi aspetti positivi residuano molteplici profili di insoddisfazione. L’inquinamento ambientale (art. 452-bis) presenta una problematica individuazione della reale portata della fattispecie. La nozione di disastro ambientale (art. 452-quater) non è sufficientemente esplicitata. La fattispecie di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies) delinea una difficile coabitazione con la figura ‘gemella’ di cui all’art. 260 co. 2 T.U. dell’ambiente. Sotto il profilo sanzionatorio la ricerca di meri effetti intimidativo-deterrenti della sanzione penale appare viziata da irragionevolezza. L’estinzione delle contravvenzioni previste nel T.U.A. ripropone un inopportuno sotto-sistema. In un’ottica di razionalizzazione dell’intervento penale va in primo luogo individuata l’oggettività giuridica di riferimento, evitando macro-eventi di difficile verificabilità e successiva dimostrazione. Il ricorso al contributo dell’illecito amministrativo è funzionale ad evitare fattispecie di pericolo presunto in linea con il principio di offensività. Il ruolo dell’intervento penale passa necessariamente attraverso tipi criminosi di danno e, in caso di anticipazione della tutela, utilizzando la categoria del pericolo concreto, redatti in modo chiaro e comprensibile, come prescritto dal principio di tassatività/determinatezza dell’illecito penale e supportate da un regime sanzionatorio proporzionato. Sotto questo profilo si potrebbe utilizzare, adattandolo alle specificità della materia, lo schema sotteso al delitto di danneggiamento in forma aggravata.
Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante 'Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente': ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma
TELESCA Mariangela
2015
Abstract
La legge (n. 68/2015), in attuazione alla Direttiva 2008/99/CE, presenta accanto ad alcune condivisibili opzioni vaste zone d’ombra. Per quanto concerne gli aspetti positivi vanno ricordati: la ricodificazione dei delitti in materia di ambiente (Titolo VI-bis); il ristretto numero di fattispecie incriminatrici; la disposizione premiale in tema di ravvedimento operoso (art. 452- decies); il ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies); la confisca (anche) per equivalente (art. 452-undecies). Accanto a questi aspetti positivi residuano molteplici profili di insoddisfazione. L’inquinamento ambientale (art. 452-bis) presenta una problematica individuazione della reale portata della fattispecie. La nozione di disastro ambientale (art. 452-quater) non è sufficientemente esplicitata. La fattispecie di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies) delinea una difficile coabitazione con la figura ‘gemella’ di cui all’art. 260 co. 2 T.U. dell’ambiente. Sotto il profilo sanzionatorio la ricerca di meri effetti intimidativo-deterrenti della sanzione penale appare viziata da irragionevolezza. L’estinzione delle contravvenzioni previste nel T.U.A. ripropone un inopportuno sotto-sistema. In un’ottica di razionalizzazione dell’intervento penale va in primo luogo individuata l’oggettività giuridica di riferimento, evitando macro-eventi di difficile verificabilità e successiva dimostrazione. Il ricorso al contributo dell’illecito amministrativo è funzionale ad evitare fattispecie di pericolo presunto in linea con il principio di offensività. Il ruolo dell’intervento penale passa necessariamente attraverso tipi criminosi di danno e, in caso di anticipazione della tutela, utilizzando la categoria del pericolo concreto, redatti in modo chiaro e comprensibile, come prescritto dal principio di tassatività/determinatezza dell’illecito penale e supportate da un regime sanzionatorio proporzionato. Sotto questo profilo si potrebbe utilizzare, adattandolo alle specificità della materia, lo schema sotteso al delitto di danneggiamento in forma aggravata.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.