La proposta di legge (A.C.n. 3169) nel prevedere l’introduzione del ‘reato di omicidio stradale’ affronta, essenzialmente, il problema delle cd. ‘stragi del sabato sera’. Pur nelle condivisibili aspirazioni – di contrastare il grave problema dei tragici episodi connessi agli incidenti stradali – la proposta di legge appare censurabile sotto diversi profili, anche se presenta la nota positiva data dall’abbandono della ‘tortuosa strada’ del dolo eventuale, rifiutato non a caso dalla giurisprudenza di legittimità. Del resto, la Commissione Pisapia, di riforma del codice penale, era propensa ad escludere la possibilità di responsabilità per dolo eventuale. La proposta di legge appare censurabile per quanto attiene all’irragionevole regime sanzionatorio improntato alla mera deterrenza – la guida in stato di ebbrezza e sotto sostanze psicotrope – che può raggiungere i trent’anni di reclusione. Il fenomeno delle morti connesso ai sinistri stradali – tanto grave quanto eterogeneo – può essere affrontato solo attraverso la valorizzazione di un ampio ventaglio di risposte di tipo sociale e culturale che veda impegnati tutti i vari soggetti, e non attraverso un semplicistico inasprimento sanzionatorio. Con questo non si vuol disconoscere l’importanza del ruolo dei dispositivi penalistici anche limitativi della libertà del singolo – improntati ad equilibrio e proporzione – ma solo ribadire come sul piano dell’efficacia gli stessi vadano inseriti in un variegato quadro di interventi.

Riflessioni politico-criminali sulla proposta di legge introduttiva del ‘reato di omicidio stradale’

TELESCA Mariangela
2015-01-01

Abstract

La proposta di legge (A.C.n. 3169) nel prevedere l’introduzione del ‘reato di omicidio stradale’ affronta, essenzialmente, il problema delle cd. ‘stragi del sabato sera’. Pur nelle condivisibili aspirazioni – di contrastare il grave problema dei tragici episodi connessi agli incidenti stradali – la proposta di legge appare censurabile sotto diversi profili, anche se presenta la nota positiva data dall’abbandono della ‘tortuosa strada’ del dolo eventuale, rifiutato non a caso dalla giurisprudenza di legittimità. Del resto, la Commissione Pisapia, di riforma del codice penale, era propensa ad escludere la possibilità di responsabilità per dolo eventuale. La proposta di legge appare censurabile per quanto attiene all’irragionevole regime sanzionatorio improntato alla mera deterrenza – la guida in stato di ebbrezza e sotto sostanze psicotrope – che può raggiungere i trent’anni di reclusione. Il fenomeno delle morti connesso ai sinistri stradali – tanto grave quanto eterogeneo – può essere affrontato solo attraverso la valorizzazione di un ampio ventaglio di risposte di tipo sociale e culturale che veda impegnati tutti i vari soggetti, e non attraverso un semplicistico inasprimento sanzionatorio. Con questo non si vuol disconoscere l’importanza del ruolo dei dispositivi penalistici anche limitativi della libertà del singolo – improntati ad equilibrio e proporzione – ma solo ribadire come sul piano dell’efficacia gli stessi vadano inseriti in un variegato quadro di interventi.
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