The paper focuses on the analysis of the new third paragraph of article 2486 of the Italian Civil Code, as introduced by the recent Insolvency law comprehensive reform (Legislative Decree 12 January 2019, n. 14) with the provisions of its article 378, governing the quantification of damages within the liability actions against the directors. The issue raised a long and complex debate over time and, of course, references to it appear to be essential. The ultimate goal is to ascertain whether the new standard is capable to resolve the problem matter or rather it gives ground to additional issues of concern.

Lo scritto si concentra sull’analisi della disposizione di cui all’art. 378 c.c.i.i. con cui è stato introdotto il 3° comma dell’art. 2486 c.c. che disciplina la quantificazione del danno liquidabile nelle azioni di responsabilità sociale. La ricostruzione, peraltro, non può prescindere dall’esposizione dei termini dell’articolato dibattito che si è svolto nel tempo. L’obiettivo che ci si propone è, infatti, quello di verificare se la formulazione della nuova norma sia tale da consentire la risoluzione di un risalente problema, ovvero non determini l’innesto di ulteriori questioni interpretative.

Il danno liquidabile nelle azioni di responsabilità, tra criteri legali ed equità

Nicola Rocco di Torrepadula
Writing – Original Draft Preparation
2020-01-01

Abstract

The paper focuses on the analysis of the new third paragraph of article 2486 of the Italian Civil Code, as introduced by the recent Insolvency law comprehensive reform (Legislative Decree 12 January 2019, n. 14) with the provisions of its article 378, governing the quantification of damages within the liability actions against the directors. The issue raised a long and complex debate over time and, of course, references to it appear to be essential. The ultimate goal is to ascertain whether the new standard is capable to resolve the problem matter or rather it gives ground to additional issues of concern.
2020
Lo scritto si concentra sull’analisi della disposizione di cui all’art. 378 c.c.i.i. con cui è stato introdotto il 3° comma dell’art. 2486 c.c. che disciplina la quantificazione del danno liquidabile nelle azioni di responsabilità sociale. La ricostruzione, peraltro, non può prescindere dall’esposizione dei termini dell’articolato dibattito che si è svolto nel tempo. L’obiettivo che ci si propone è, infatti, quello di verificare se la formulazione della nuova norma sia tale da consentire la risoluzione di un risalente problema, ovvero non determini l’innesto di ulteriori questioni interpretative.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4758044
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