Si discute circa il ruolo del revisore e del collegio sindacale nelle società cooperative1 . La questione torna ad assumere un certo interesse vista la specificità della normativa dedicata all’organo di controllo nella disciplina delle società cooperative e vieppiù considerata la criticità del contesto socio-economico quale è quello odierno in cui, sovente, le società si trovano a svolgere la propria attività in situazione di difficoltà economica. Come intuibile, la problematica potrebbe essere affrontata sotto molteplici aspetti fino a trattare la disciplina attualmente vigente per la crisi e l’insolvenza della società cooperativa che disegni di legge di riforma organica in fieri vorrebbero profondamente modificata2 . È da prediligere in questa sede l’ambito degli adempimenti richiesti agli organi di controllo nella situazione che si potrebbe definire di difficoltà economica, ovvero di pre-crisi e crisi, i cui primi indizi si ravvisano frequentemente nella rilevazione di perdite in bilancio, vale a dire quando ricorrano i presupposti che nelle società lucrative di capitali rendono applicabili le disposizioni e i correlati rimedi di cui agli artt. 2446, 2447 (per le società per azioni), 2482-bis e 2482-ter c.c. (per le società a responsabilità limitata). Al riguardo, infatti, occorre sin da subito mettere in evidenza il noto principio generale recato dall’art. 2519 c.c. - in base al quale alle società cooperative, per quanto non previsto nel titolo VI si applicano, nei limiti di compatibilità, le disposizioni sulla s.p.a. - e l’altrettanto nota eccezione prevista nel secondo comma della stessa previsione in forza della quale, l’atto costitutivo può prevedere, sempre nei limiti di compatibilità, le disposizioni dettate per le s.r.l. qualora la cooperativa abbia un numero di soci cooperatori3 inferiore a venti ovvero abbia un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro. Tale ultima previsione va peraltro integrata con quella di cui all’art. 2522, secondo comma, c.c. che consente la costituzione di una società cooperativa s.r.l. con almeno tre soci4 purché siano tutti persone fisiche5

RIDUZIONE DEL CAPITALE NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E RUOLO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

MARCELLO R;
2016-01-01

Abstract

Si discute circa il ruolo del revisore e del collegio sindacale nelle società cooperative1 . La questione torna ad assumere un certo interesse vista la specificità della normativa dedicata all’organo di controllo nella disciplina delle società cooperative e vieppiù considerata la criticità del contesto socio-economico quale è quello odierno in cui, sovente, le società si trovano a svolgere la propria attività in situazione di difficoltà economica. Come intuibile, la problematica potrebbe essere affrontata sotto molteplici aspetti fino a trattare la disciplina attualmente vigente per la crisi e l’insolvenza della società cooperativa che disegni di legge di riforma organica in fieri vorrebbero profondamente modificata2 . È da prediligere in questa sede l’ambito degli adempimenti richiesti agli organi di controllo nella situazione che si potrebbe definire di difficoltà economica, ovvero di pre-crisi e crisi, i cui primi indizi si ravvisano frequentemente nella rilevazione di perdite in bilancio, vale a dire quando ricorrano i presupposti che nelle società lucrative di capitali rendono applicabili le disposizioni e i correlati rimedi di cui agli artt. 2446, 2447 (per le società per azioni), 2482-bis e 2482-ter c.c. (per le società a responsabilità limitata). Al riguardo, infatti, occorre sin da subito mettere in evidenza il noto principio generale recato dall’art. 2519 c.c. - in base al quale alle società cooperative, per quanto non previsto nel titolo VI si applicano, nei limiti di compatibilità, le disposizioni sulla s.p.a. - e l’altrettanto nota eccezione prevista nel secondo comma della stessa previsione in forza della quale, l’atto costitutivo può prevedere, sempre nei limiti di compatibilità, le disposizioni dettate per le s.r.l. qualora la cooperativa abbia un numero di soci cooperatori3 inferiore a venti ovvero abbia un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro. Tale ultima previsione va peraltro integrata con quella di cui all’art. 2522, secondo comma, c.c. che consente la costituzione di una società cooperativa s.r.l. con almeno tre soci4 purché siano tutti persone fisiche5
2016
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