A tutela della pretesa del proprietario, l’ordinamento predispone due diverse tipologie di azioni. La prima azione è una azione di impugnazione, di natura costitutiva, con la quale si contesta l’ammontare dell’indennità di esproprio. La sua cognizione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e alla competenza della Corte di appello nel cui circondario è situato l’immobile espropriato; va proposta nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio e si svolge secondo il rito sommario di cognizione. La seconda azione è una generale azione di cognizione esperibili in caso di omessa determinazione dell’indennità da parte dell’amministrazione o qualora quest’ultimo si sia limitata a formulare una indennità provvisoria. Anche in questo caso, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Il legislatore non ha previsto per questa seconda azione una disciplina specifica, per cui essa va proposta secondo le disposizioni generali sul processo di cognizione, vale a dire va proposta in primo grado innanzi al Tribunale territorialmente competente e, in secondo grado innanzi alla relativa Corte di appello. Il termine di proposizione dell’azione è quello ordinario di prescrizione e il rito è quello ordinario del processo di cognizione. La quantificazione dell’indennità, dovuta in caso di espropriazione ai sensi dell’art. 42 bis, deve avvenire sulla scorta delle voci indicate dal legislatore. L’art. 42 bis, comma 1, stabilisce che l’indennità, per il pregiudizio patrimoniale, conseguente all’emanazione del provvedimento espropriativo, deve corrispondere al valore venale del bene; invece, l’indennità, per il pregiudizio non patrimoniale deve essere liquidata forfettariamente in misura del dieci per cento del valore venale del bene. L’art. 42 bis, comma 3, stabilisce che per il periodo di occupazione senza titolo, l’amministrazione dovrà corrispondere, a titolo risarcitorio, qualora dagli atti non risulti un danno di entità maggiore, una somma, pari all’interesse del cinque per cento annuo, calcolato sul valore venale del bene. Il valore del bene deve essere calcolato all’attualità, vale a dire al momento di emanazione del decreto di espropriazione acquisitiva. L’ammontare del valore del bene è determinato dal valore del suolo e dal valore degli edifici privati su di esso esistenti, realizzati legittimamente e in epoca non sospetta, vale a dire prima della apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Non deve essere computato anche il valore dell’opera pubblica realizzata su suolo. Le opere pubbliche appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile e, in quanto tali, non possono essere oggetto di usucapione, non possono essere di acquisizione o di altro modo di acquisto.

La quantificazione dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 42 bis. D.P.R. n. 327/2001: problemi processuali e sostanziali

sergio perongini
2022

Abstract

A tutela della pretesa del proprietario, l’ordinamento predispone due diverse tipologie di azioni. La prima azione è una azione di impugnazione, di natura costitutiva, con la quale si contesta l’ammontare dell’indennità di esproprio. La sua cognizione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e alla competenza della Corte di appello nel cui circondario è situato l’immobile espropriato; va proposta nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio e si svolge secondo il rito sommario di cognizione. La seconda azione è una generale azione di cognizione esperibili in caso di omessa determinazione dell’indennità da parte dell’amministrazione o qualora quest’ultimo si sia limitata a formulare una indennità provvisoria. Anche in questo caso, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Il legislatore non ha previsto per questa seconda azione una disciplina specifica, per cui essa va proposta secondo le disposizioni generali sul processo di cognizione, vale a dire va proposta in primo grado innanzi al Tribunale territorialmente competente e, in secondo grado innanzi alla relativa Corte di appello. Il termine di proposizione dell’azione è quello ordinario di prescrizione e il rito è quello ordinario del processo di cognizione. La quantificazione dell’indennità, dovuta in caso di espropriazione ai sensi dell’art. 42 bis, deve avvenire sulla scorta delle voci indicate dal legislatore. L’art. 42 bis, comma 1, stabilisce che l’indennità, per il pregiudizio patrimoniale, conseguente all’emanazione del provvedimento espropriativo, deve corrispondere al valore venale del bene; invece, l’indennità, per il pregiudizio non patrimoniale deve essere liquidata forfettariamente in misura del dieci per cento del valore venale del bene. L’art. 42 bis, comma 3, stabilisce che per il periodo di occupazione senza titolo, l’amministrazione dovrà corrispondere, a titolo risarcitorio, qualora dagli atti non risulti un danno di entità maggiore, una somma, pari all’interesse del cinque per cento annuo, calcolato sul valore venale del bene. Il valore del bene deve essere calcolato all’attualità, vale a dire al momento di emanazione del decreto di espropriazione acquisitiva. L’ammontare del valore del bene è determinato dal valore del suolo e dal valore degli edifici privati su di esso esistenti, realizzati legittimamente e in epoca non sospetta, vale a dire prima della apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Non deve essere computato anche il valore dell’opera pubblica realizzata su suolo. Le opere pubbliche appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile e, in quanto tali, non possono essere oggetto di usucapione, non possono essere di acquisizione o di altro modo di acquisto.
2022
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