Il legislatore è recentemente intervenuto sull’art. 131-bis c.p. (d. lgs. n. 150/2022) determinando: 1) una generale estensione dell’ambito di applicabilità dell’istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni di reclusione e, quindi, indipendentemente dal massimo edittale, come previsto dalla previgente formulazione; 2) la rilevanza, ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa, anche alla condotta susseguente al reato; 3) l’esclusione del carattere di particolare tenuità dell’offesa in relazione ai reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Con specifico riferimento al comportamento post factum è stata inserita, con l’art. 1, co. 1, lett. c), n. 1 del d. lgs. n. 150/2022, al comma 1 dell’art. 131-bis co. 1 c.p. la seguente locuzione «anche in considerazione della condotta susseguente al reato» colmando di fatto una vistosa lacuna. Il contributo evidenzia come la modifica non è di poco momento atteso che la giurisprudenza di legittimità – con riferimento all’originaria versione dell’art. 131-bis c.p. – escludeva (perché non espressamente previsto), dal novero degli elementi apprezzabili ai fini dell’esclusione della punibilità, il comportamento post factum tenuto dall’agente, limitandosi a valutare l’entità dell’offesa al tempo di consumazione del reato. Ne discende che per l’applicabilità dell’istituto occorre valutare anche la condotta susseguente al reato tenuta dall’agente e, dunque, ai fini della tenuità dell’offesa bisogna tener conto «anche del comportamento riparatorio susseguente al reato»35. Quest’ultimo si aggiunge ai normali requisiti senza sostituirli; la particella aggiuntiva anche (nel senso di inoltre) assume valore congiuntivo e, dunque, concorre con le altre condizioni (modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo) a determinare l’esclusione della punibilità.

La valorizzazione della condotta post factum nelle modifiche (d. lgs. n. 150/2022) apportate all’art. 131-bis c.p., in Iura & Legal Systems, 2023.

Telesca Mariangela
2023-01-01

Abstract

Il legislatore è recentemente intervenuto sull’art. 131-bis c.p. (d. lgs. n. 150/2022) determinando: 1) una generale estensione dell’ambito di applicabilità dell’istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni di reclusione e, quindi, indipendentemente dal massimo edittale, come previsto dalla previgente formulazione; 2) la rilevanza, ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa, anche alla condotta susseguente al reato; 3) l’esclusione del carattere di particolare tenuità dell’offesa in relazione ai reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Con specifico riferimento al comportamento post factum è stata inserita, con l’art. 1, co. 1, lett. c), n. 1 del d. lgs. n. 150/2022, al comma 1 dell’art. 131-bis co. 1 c.p. la seguente locuzione «anche in considerazione della condotta susseguente al reato» colmando di fatto una vistosa lacuna. Il contributo evidenzia come la modifica non è di poco momento atteso che la giurisprudenza di legittimità – con riferimento all’originaria versione dell’art. 131-bis c.p. – escludeva (perché non espressamente previsto), dal novero degli elementi apprezzabili ai fini dell’esclusione della punibilità, il comportamento post factum tenuto dall’agente, limitandosi a valutare l’entità dell’offesa al tempo di consumazione del reato. Ne discende che per l’applicabilità dell’istituto occorre valutare anche la condotta susseguente al reato tenuta dall’agente e, dunque, ai fini della tenuità dell’offesa bisogna tener conto «anche del comportamento riparatorio susseguente al reato»35. Quest’ultimo si aggiunge ai normali requisiti senza sostituirli; la particella aggiuntiva anche (nel senso di inoltre) assume valore congiuntivo e, dunque, concorre con le altre condizioni (modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo) a determinare l’esclusione della punibilità.
2023
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4895155
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