Il contributo si sofferma su un recente arresto della Corte di legittimità chiamata a sciogliere il nodo della locuzione ‘sessualmente esplicito’ che connota l’art. 612-ter c.p. La Corte regolatrice afferma il seguente principio di diritto: “Ai fini della configurabilità del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, la divulgazione può riguardare non solo immagini o video che ritraggono atti sessuali ovvero organi genitali, ma anche altre parti erogene del corpo umano in condizioni e contesti tali da evocarne la sessualità”. Un solo aspetto del principio di diritto affermato dalla Corte lascia qualche dubbio; si fa riferimento all’inciso «in condizioni e contesti tali da evocarne la sessualità»; tale richiamo potrebbe dare la stura a prese di posizioni discordanti e, di fatto, vanificare quanto sostenuto dai giudici di legittimità. In altri termini, sulla base dell’interpretazione delle ‘condizioni’ e del ‘contesto’ si potrebbe pervenire a risultati diametralmente opposti; così, ad esempio, la discrezionale valutazione del ‘contesto’ potrebbe comportare la punibilità per la divulgazione dell’immagine del seno in quanto ritenuto ‘materiale sessualmente esplicito’ oppure, a contrario, non sussumibile nella fattispecie incriminatrice astratta. Per il resto, la ‘lettura’ dell’inciso «immagini o video a contenuto sessualmente esplicito» da parte della Corte di legittimità merita sicuro apprezzamento perché: a) detta una linea di concreta affidabilità per le future decisioni del giudice di merito; b) chiarisce la portata della fattispecie incriminatrice nonostante il rischio di ‘invasioni di campo’ in quanto la linea di demarcazione tra ‘vietato’ e ‘consentito’ è compito di spettanza del legislatore; c) ribadisce la funzione nomofilattica della Corte regolatrice disciplinata dall'art. 65, co. 1, dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941 n.12), secondo cui: «La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge». Attraverso l’intervento nomofilattico si garantisce, infatti, l'eguaglianza dei cittadini (art. 3, co. 1, Cost.) e una reale soggezione del giudice alla legge (art. 101, co. 2, Cost.).

La locuzione immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c.p.) dopo la verifica nomofilattica, in Iura & Legal Systems.

Telesca Mariangela
2023

Abstract

Il contributo si sofferma su un recente arresto della Corte di legittimità chiamata a sciogliere il nodo della locuzione ‘sessualmente esplicito’ che connota l’art. 612-ter c.p. La Corte regolatrice afferma il seguente principio di diritto: “Ai fini della configurabilità del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, la divulgazione può riguardare non solo immagini o video che ritraggono atti sessuali ovvero organi genitali, ma anche altre parti erogene del corpo umano in condizioni e contesti tali da evocarne la sessualità”. Un solo aspetto del principio di diritto affermato dalla Corte lascia qualche dubbio; si fa riferimento all’inciso «in condizioni e contesti tali da evocarne la sessualità»; tale richiamo potrebbe dare la stura a prese di posizioni discordanti e, di fatto, vanificare quanto sostenuto dai giudici di legittimità. In altri termini, sulla base dell’interpretazione delle ‘condizioni’ e del ‘contesto’ si potrebbe pervenire a risultati diametralmente opposti; così, ad esempio, la discrezionale valutazione del ‘contesto’ potrebbe comportare la punibilità per la divulgazione dell’immagine del seno in quanto ritenuto ‘materiale sessualmente esplicito’ oppure, a contrario, non sussumibile nella fattispecie incriminatrice astratta. Per il resto, la ‘lettura’ dell’inciso «immagini o video a contenuto sessualmente esplicito» da parte della Corte di legittimità merita sicuro apprezzamento perché: a) detta una linea di concreta affidabilità per le future decisioni del giudice di merito; b) chiarisce la portata della fattispecie incriminatrice nonostante il rischio di ‘invasioni di campo’ in quanto la linea di demarcazione tra ‘vietato’ e ‘consentito’ è compito di spettanza del legislatore; c) ribadisce la funzione nomofilattica della Corte regolatrice disciplinata dall'art. 65, co. 1, dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941 n.12), secondo cui: «La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge». Attraverso l’intervento nomofilattico si garantisce, infatti, l'eguaglianza dei cittadini (art. 3, co. 1, Cost.) e una reale soggezione del giudice alla legge (art. 101, co. 2, Cost.).
2023
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