L’articolo indaga quali siano i soggetti legittimati a proporre appello nel giudizio elettorale, con particolare attenzione ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado. Nella individuazione dei soggetti legittimati alla proposizione dell’atto di appello, l’art. 102 c.p.a. adotta una scelta “limitativa”, senza aprire il varco alla proposizione dell’atto di appello da parte di soggetti diversi dalle “parti necessarie” che sono state coinvolte o hanno partecipato al giudizio di primo grado. Il presente contributo affronta la questione se l’impostazione restrittiva, adottata in generale per l’appello nel processo amministrativo, trovi spazio anche nel contenzioso sulle operazioni elettorali.
La legittimazione ad appellare del "terzo" (che "terzo" non è) nel contenzioso elettorale
Enza Romano
2025
Abstract
L’articolo indaga quali siano i soggetti legittimati a proporre appello nel giudizio elettorale, con particolare attenzione ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado. Nella individuazione dei soggetti legittimati alla proposizione dell’atto di appello, l’art. 102 c.p.a. adotta una scelta “limitativa”, senza aprire il varco alla proposizione dell’atto di appello da parte di soggetti diversi dalle “parti necessarie” che sono state coinvolte o hanno partecipato al giudizio di primo grado. Il presente contributo affronta la questione se l’impostazione restrittiva, adottata in generale per l’appello nel processo amministrativo, trovi spazio anche nel contenzioso sulle operazioni elettorali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.