Con le «disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari» di cui all’art.3-ter d.l. n.211/2011 ed alla normativa ad esso collegata la tutela del diritto alla salute del paziente psichiatrico in esecuzione penitenziaria è stata adeguata al regime ordinario della tutela della salute mentale. Tuttavia, gli istituti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza di cui agli artt.219 e 222 c.p. non sono stati semplicemente chiusi e sostituiti con nuove strutture penitenziarie e non è stata prevista, con le stesse disposizioni, alcuna nuova misura di sicurezza. Strutture e servizi per l’esecuzione delle misure di sicurezza di cui agli artt.219 e 222 c.p. sono stati adeguati, invece, alle necessità di una organizzazione della «tutela della salute mentale in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione» che, ai sensi dell’art.2 co.2 lett.G della legge n.833/1978, rappresenta uno degli «obiettivi» dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, decisa in ottemperanza dell’art.32 della Costituzione.
Diritto alla salute e diritto penale: l'evoluzione recente della disciplina delle misure di scurezza
francesco schiaffo
2023
Abstract
Con le «disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari» di cui all’art.3-ter d.l. n.211/2011 ed alla normativa ad esso collegata la tutela del diritto alla salute del paziente psichiatrico in esecuzione penitenziaria è stata adeguata al regime ordinario della tutela della salute mentale. Tuttavia, gli istituti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza di cui agli artt.219 e 222 c.p. non sono stati semplicemente chiusi e sostituiti con nuove strutture penitenziarie e non è stata prevista, con le stesse disposizioni, alcuna nuova misura di sicurezza. Strutture e servizi per l’esecuzione delle misure di sicurezza di cui agli artt.219 e 222 c.p. sono stati adeguati, invece, alle necessità di una organizzazione della «tutela della salute mentale in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione» che, ai sensi dell’art.2 co.2 lett.G della legge n.833/1978, rappresenta uno degli «obiettivi» dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, decisa in ottemperanza dell’art.32 della Costituzione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.