La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui nonprevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoriaprevista dalla l. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e dellapersona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti leprofessioni sanitarie), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiestadell’imputato per danni cagionati quale esercente la professione sanitaria tanto pressostrutture pubbliche o private (art. 10, comma 1, terzo periodo), quanto al di fuori di una diqueste strutture oppure all'interno delle stesse in regime libero-professionale (art. 10,comma 2).
I medici “strutturati” e “liberi professionisti” imputati possono citare nel processo penale l’assicuratore quale responsabile civile, in Diritto e giustizia, 26 novembre 2025
Luigi Kalb
2025
Abstract
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui nonprevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoriaprevista dalla l. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e dellapersona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti leprofessioni sanitarie), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiestadell’imputato per danni cagionati quale esercente la professione sanitaria tanto pressostrutture pubbliche o private (art. 10, comma 1, terzo periodo), quanto al di fuori di una diqueste strutture oppure all'interno delle stesse in regime libero-professionale (art. 10,comma 2).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


