Le recenti modifiche dell’art. 583-quater Cp (d.l. n. 96/2025 conv. in l. n. 119/2025) si inseriscono, armonicamente, in un consuetudinario meccanismo di rigorismo repressivo privo di razionalità politico-criminale. Anche questa volta per far fronte a presunte emergenze (fatti di violenza sportiva amplificati oltre misura dal circuito mediale) il legislatore ha fatto ricorso all’uso simbolico del diritto penale nonostante il sistema penale annoverasse ampie possibilità di contrastare il fenomeno. Lo sport, ed in modo particolare il calcio, diviene, così, strumento di dilatazione della spettacolarizzazione della giustizia penale finalizzata ad intercettare il consenso collettivo. La violenza negli stadi, invece, va correttamente inquadrata nei termini di questione complessa che non può essere contrastata solo con l’armamentario penalistico. Il diritto penale è chiamato a svolgere il proprio ruolo sanzionando fatti caratterizzati da dannosità sociale ma non rappresenta la soluzione universale; occorrono interventi di più ampio respiro finalizzati all’adozione di strategie di tipo socio-comportamentale in grado di rimuovere le cause della violenza stessa.

Inasprito il regime sanzionatorio per le lesioni all’arbitro di calcio (art. 583-quater cp dopo il d.l. n. 96/2025 conv. in l. 119/2025): ovvero ‘molto rumore per nulla’

Elio Lo Monte
2025

Abstract

Le recenti modifiche dell’art. 583-quater Cp (d.l. n. 96/2025 conv. in l. n. 119/2025) si inseriscono, armonicamente, in un consuetudinario meccanismo di rigorismo repressivo privo di razionalità politico-criminale. Anche questa volta per far fronte a presunte emergenze (fatti di violenza sportiva amplificati oltre misura dal circuito mediale) il legislatore ha fatto ricorso all’uso simbolico del diritto penale nonostante il sistema penale annoverasse ampie possibilità di contrastare il fenomeno. Lo sport, ed in modo particolare il calcio, diviene, così, strumento di dilatazione della spettacolarizzazione della giustizia penale finalizzata ad intercettare il consenso collettivo. La violenza negli stadi, invece, va correttamente inquadrata nei termini di questione complessa che non può essere contrastata solo con l’armamentario penalistico. Il diritto penale è chiamato a svolgere il proprio ruolo sanzionando fatti caratterizzati da dannosità sociale ma non rappresenta la soluzione universale; occorrono interventi di più ampio respiro finalizzati all’adozione di strategie di tipo socio-comportamentale in grado di rimuovere le cause della violenza stessa.
2025
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4936975
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