L’art. 3, co. 1, lett. c), legge n. 181/2025 ha inserito, nel codice di rito penale, il nuovo art. 90 bis.2, rubricato “Ulteriori informazioni alla persona offesa”, che arricchisce il novero degli avvisi che l’autorità procedente deve fornire al soggetto passivo del reato sin dal primo contatto e in lingua comprensibile, con l’obiettivo di propiziare l’esercizio di prerogative precipuamente funzionali a rappresentare, unitamente a dati di valenza investigativa, esigenze di salvaguardia dal rischio di progressione criminosa. L’inclusione di detti avvisi in una norma distinta da quella regolante lo statuto informativo in favore della “vittima” è da ascrivere alla circostanza che destinataria ne è la sola persona lesa da taluno dei delitti versati nello specifico catalogo coniato dal legislatore, che racchiude il nucleo duro delle fattispecie c.d. da “codice rosso”. Sennonché la scelta normativa è contraddetta dall’aver innestato, nella norma generale, altro avviso rivolto alla medesima categoria di “vittime”; il che rende frammentario e incoerente l’impianto, privando di ogni spessore l’opzione di riservare apposita sede alle “ulteriori” informazioni necessarie a una più adeguata tutela da fenomeni statisticamente connotati da pericoli di recidiva.

Ampliate le informazioni alla persona offesa

P. Troisi
2026

Abstract

L’art. 3, co. 1, lett. c), legge n. 181/2025 ha inserito, nel codice di rito penale, il nuovo art. 90 bis.2, rubricato “Ulteriori informazioni alla persona offesa”, che arricchisce il novero degli avvisi che l’autorità procedente deve fornire al soggetto passivo del reato sin dal primo contatto e in lingua comprensibile, con l’obiettivo di propiziare l’esercizio di prerogative precipuamente funzionali a rappresentare, unitamente a dati di valenza investigativa, esigenze di salvaguardia dal rischio di progressione criminosa. L’inclusione di detti avvisi in una norma distinta da quella regolante lo statuto informativo in favore della “vittima” è da ascrivere alla circostanza che destinataria ne è la sola persona lesa da taluno dei delitti versati nello specifico catalogo coniato dal legislatore, che racchiude il nucleo duro delle fattispecie c.d. da “codice rosso”. Sennonché la scelta normativa è contraddetta dall’aver innestato, nella norma generale, altro avviso rivolto alla medesima categoria di “vittime”; il che rende frammentario e incoerente l’impianto, privando di ogni spessore l’opzione di riservare apposita sede alle “ulteriori” informazioni necessarie a una più adeguata tutela da fenomeni statisticamente connotati da pericoli di recidiva.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4946978
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