Sono esaminate le sentenze delle Sezioni unite che hanno affermato i seguenti principi: non è ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto della richiesta di concordato sui motivi di appello; la revoca della confisca di prevenzione, ai sensi dell’art. 7 legge n. 1423/1956, non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti, non dedotti in assenza di cause di forza maggiore; il diniego all’accesso ai programmi di giustizia riparativa è impugnabile unitamente alla sentenza conclusiva del grado di giudizio; è inammissibile l’impugnazione trasmessa a indirizzo PEC non compreso nell’elenco previsto dal decreto del DGSIA; l’interesse dell’indagato al riesame reale è correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione.
Scenari - Sezioni unite
P. Troisi
2026
Abstract
Sono esaminate le sentenze delle Sezioni unite che hanno affermato i seguenti principi: non è ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto della richiesta di concordato sui motivi di appello; la revoca della confisca di prevenzione, ai sensi dell’art. 7 legge n. 1423/1956, non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti, non dedotti in assenza di cause di forza maggiore; il diniego all’accesso ai programmi di giustizia riparativa è impugnabile unitamente alla sentenza conclusiva del grado di giudizio; è inammissibile l’impugnazione trasmessa a indirizzo PEC non compreso nell’elenco previsto dal decreto del DGSIA; l’interesse dell’indagato al riesame reale è correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


