La recente l.n. 147/2025, oltre ad apportare incisive modifiche al Testo Unico dell’Ambiente (d. lgs. n. 152/2006), ha innovato anche alcune norme del codice penale (artt. 425-sexies e 452-quaterdecies); si tratta di un provvedimento frettolosamente emanato, anche in adempimento delle sollecitazioni del legislatore sovranazionale, rispetto ad una questione risalente nel tempo. Le innovazioni apportate alle fattispecie criminose prima richiamate, che si innestano su un quadro normativo già in origine (l.n. 68/2015) viziato da profili di indeterminatezza, finiscono per aggiungere ulteriori problemi di comprensibilità e, dunque, di applicabilità. Le questioni dommatiche e politico-criminali che sollevano le nuove disposizioni si pongono come logica conseguenza di un siffatto modus operandi. Non diversamente dal passato – e da altri contesti – il legislatore ambientale, non riuscendo a ‘liberarsi’ dalle lusinghe del simbolismo-populistico, affida alla valorizzazione della deterrenza connessa all’inasprimento sanzionatorio la soluzione del problema.
Considerazioni sulle ‘Modifiche al codice penale’ apportate dalla l. n. 147/2025 di contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti,
Elio Lo Monte
2025
Abstract
La recente l.n. 147/2025, oltre ad apportare incisive modifiche al Testo Unico dell’Ambiente (d. lgs. n. 152/2006), ha innovato anche alcune norme del codice penale (artt. 425-sexies e 452-quaterdecies); si tratta di un provvedimento frettolosamente emanato, anche in adempimento delle sollecitazioni del legislatore sovranazionale, rispetto ad una questione risalente nel tempo. Le innovazioni apportate alle fattispecie criminose prima richiamate, che si innestano su un quadro normativo già in origine (l.n. 68/2015) viziato da profili di indeterminatezza, finiscono per aggiungere ulteriori problemi di comprensibilità e, dunque, di applicabilità. Le questioni dommatiche e politico-criminali che sollevano le nuove disposizioni si pongono come logica conseguenza di un siffatto modus operandi. Non diversamente dal passato – e da altri contesti – il legislatore ambientale, non riuscendo a ‘liberarsi’ dalle lusinghe del simbolismo-populistico, affida alla valorizzazione della deterrenza connessa all’inasprimento sanzionatorio la soluzione del problema.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


