La flessibilità che caratterizza la misura dell’amministrazione di sostegno e la sua preordinazione alla salvaguardia dell’autodeterminazione del beneficiario sollevano l’interrogativo circa la possibilità che il giudice tutelare estenda a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 411, comma 4, c.c., il divieto di contrarre matrimonio previsto per l’interdetto. Il contributo ripercorre le posizioni della dottrina e della giurisprudenza, mettendo in luce le ragioni che, in taluni casi, giustificano una limitazione, a tutela – e non in contrasto con gli interessi – del beneficiario. Ciò, peraltro, nella consapevolezza che, in tale ambito, non possono configurarsi meccanismi di surrogazione della volontà, dovendosi escludere che l’amministratore possa prestare il consenso al matrimonio in nome e per conto del beneficiario che non sia in grado di provvedervi autonomamente.
Amministrazione di sostegno e libertà matrimoniale
Immacolata Prisco
2026
Abstract
La flessibilità che caratterizza la misura dell’amministrazione di sostegno e la sua preordinazione alla salvaguardia dell’autodeterminazione del beneficiario sollevano l’interrogativo circa la possibilità che il giudice tutelare estenda a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 411, comma 4, c.c., il divieto di contrarre matrimonio previsto per l’interdetto. Il contributo ripercorre le posizioni della dottrina e della giurisprudenza, mettendo in luce le ragioni che, in taluni casi, giustificano una limitazione, a tutela – e non in contrasto con gli interessi – del beneficiario. Ciò, peraltro, nella consapevolezza che, in tale ambito, non possono configurarsi meccanismi di surrogazione della volontà, dovendosi escludere che l’amministratore possa prestare il consenso al matrimonio in nome e per conto del beneficiario che non sia in grado di provvedervi autonomamente.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


